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L’INPS, con la circolare n. 119 del 4 ottobre 2012, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle pensioni in regime internazionale. In particolare, viene precisato che la pensione italiana e i redditi conseguiti in Italia devono essere assimilati alle pensioni e redditi conseguiti all’estero, salvo diversamente disposto dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò significa che, ai fini dell’individuazione dell’importo del trattamento pensionistico su cui attribuire l’aumento di perequazione (2,60%), l’eventuale prestazione estera è assolutamente irrilevante. A tal proposito, è utile ricordare che per quest’anno la perequazione del 2,60% viene attribuita sui
trattamenti pensionistici complessivi il cui importo mensile non superi euro 1.405,05 (tre volte il trattamento minimo INPS).
(prezzi IVA esclusa)