11 marzo 2013

Pensioni precoci. Assegno decurtato

I primi lavoratori stanno per maturare i nuovi requisiti previsti per la pensione anticipata. Attenzione al meccanismo c.d. “flessibile”
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La nuova pensione anticipata comincia a produrre i suoi effetti. Infatti, entro il mese di giugno i primi lavoratori potranno perfezionare e accedere ai requisiti contributivi previsti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). Tuttavia, prima di collocarsi a riposo bisogna stare attenti all’età di pensionamento, o meglio al meccanismo c.d. “flessibile” di incentivi e disincentivi sull’importo del vitalizio. Esso riguarda in particolar modo chi potrà accedere alla pensione prima dei nuovi limiti di età, avendo iniziato a lavorare presto in gioventù.

I requisiti – Prima del 1° gennaio 2012 i contributi minimi da maturare per la pensione di vecchiaia erano pari a 40 anni; ora, invece, a seguito dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla suddetta legge, è necessario raggiungere un anno di contributo in più, a cui si aggiungono gli incrementi legati alla speranza di vita stimata dall’ISTAT. Pertanto, per l’anno 2013, bisogna raggiungere: 42 anni e 5 mesi di contributi (per gli uomini) e 41 anni e 5 mesi (per le donne).

Pensione flessibile –
Occhio all’età di pensionamento. Infatti, la norma prevede che sulle anzianità contributive maturate prima del 2012 si applica una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Il taglio sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Tutto ciò comporterà l’impossibilità di licenziare per sopraggiunti limiti di età i dipendenti beneficiari della norma, fino al 70esimo anno di età, salvo successivi adeguamenti della speranza di vita stimata dall’ISTAT. In particolare, la decurtazione si applica sulle quote A e B di pensione, ossia alle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate alla fine del 2011 per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, e alle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995. La decurtazione, tuttavia, non trova applicazione - nei confronti dei soggetti che maturano l’elevato requisito contributivo entro il 2017 – qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettivamente di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di CIGO.

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