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Premessa – Dopo circa un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 119/2011, che ha rivisto i requisiti per fruire dei permessi per l’assistenza ai disabili, l’INPS torna nuovamente sull’argomento. E lo fa chiarendo che il prolungamento del congedo parentale (massimo 36 mesi) per assistere il figlio minore con grave disabilità decorre dal termine del periodo normale di congedo parentale teoricamente fruibile. Esso spetta a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che la presenza del genitore sia richiesta dalla struttura sanitaria di ricovero. Lo precisa l’INPS con la circolare n. 100 del 24 luglio 2012 fornendo una serie di indicazioni operative, che integrano e parzialmente modificano quelle introdotte con la circolare n. 119/2011.
Cumulo permessi – Come è noto, l’art. 6 del D.Lgs. 119/2011 restringe la possibilità per il lavoratore di cumulare i permessi per assistere più familiari affetti da disabilità grave, richiedendo che in tali casi l’assistenza sia prestata nei confronti del coniuge e di un parente o affine entro il primo grado. Eccezion fatta per i genitori o il coniuge del familiare disabile di secondo grado che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Permessi – Quanto ai permessi, per ogni minore disabile in situazione di gravità la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante. Al riguardo viene precisato che i suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale, e che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità.
Permessi per rapporti a tempo parziale – Differente è la situazione per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinguendo fra part-time di tipo verticale, part-time di tipo orizzontale e part-time di tipo misto. Nella primo caso dunque, se i permessi vengono fruiti nella modalità oraria, spettano per intero (18 ore mensili). Mentre per i rapporti part-time di tipo orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto in alternativa ai seguenti benefici: un’ ora di permesso giornaliero; tre giorni di permesso mensile; permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa. Il part-time misto invece, che deriva dalla combinazione delle verticale ed orizzontale, consiste nella concentrazione della prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana. Pertanto, il dipendente che assiste un familiare disabile avrà diritto ad un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa corrispondente alla componente verticale. Differente è il caso di fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria il cui monte ore dei benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente alla componente orizzontale.