Premessa – Anche i dipendenti delle Regioni, delle autonomie locali, delle camere di commercio e della sanità possono finalmente aderire al fondo pensione di categoria. Infatti, l’esercizio dell’attività “Perseo”, autorizzato lo scorso 22 novembre 2011 dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), è stato definitivamente reso operativo il 15 settembre scorso. A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 109 del 13 settembre, fornendo le prime indicazioni operative alle Sedi provinciali e territoriali della gestione ex INPDAP e alle amministrazioni coinvolte, per lo svolgimento degli adempimenti connessi alle adesioni e ai conferimenti delle posizioni figurative individuali.
Dipendenti della P.A. – Per quanto riguarda i dipendenti della P.A. che aderiscono a “Perseo”, l’INPS, in base a quanto previsto dal DPCM del 20.12.1999, deve provvedere a: acquisire le informazioni relative alle adesioni; accantonare figurativamente le quote di Tfr (e le quote aggiuntive dell’1,5% su base TFS per il personale optante) destinate a previdenza complementare; rivalutare gli accantonamenti figurativi in base a un tasso pari alla media dei rendimenti dei fondi pensione inclusi in un paniere individuato dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005, emanato ai sensi dell’art. 2, c. 5, del DPCM 20 dicembre 1999; conferire a Perseo, alla cessazione del rapporto di lavoro, il montante costituito dalle quote accantonate e rivalutate figurativamente.
Attività delle direzioni centrali - La Direzione centrale dell’ex gestione INPDAP ha un duplice compito:
- acquisire i dati anagrafici, retributivi e contributivi dell’aderente: mediante le procedure di fornitura telematica della DMA, che da ottobre 2012 confluisce nell’Uniemens come “DMA 2”, i dati sono acquisiti ed elaborati attraverso il Sistema informativo previdenza complementare (Sin PrevCompl);
- costituire e valorizzare le posizioni figurative: attraverso il Sin PrevCompl, gli accantonamenti figurativi sono contabilizzati e accreditati presso le posizioni che fanno capo a ciascun aderente. Le posizioni, periodicamente rivalutate, sono strutturate e rappresentate in quote confrontabili con quelle della posizione gestita direttamente da Perseo.
Attività delle Sedi provinciali e territoriali – Le Sedi provinciali e territoriali, invece, hanno il compito di acquisire online le domande di adesione e registrarle nel Sistema informativo di previdenza complementare.
Durata minima dell’iscrizione – Hanno la facoltà di aderire a “Perseo” i lavoratori a tempo determinato con un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 3 mesi. Infatti, non è prevista la condizione che la sottoscrizione della domanda di adesione sia avvenuta almeno tre mesi prima del termine del rapporto di lavoro (regola invece vigente per il fondo Espero). Pertanto, sono ammissibili le domande di adesione a Perseo presentate da lavoratori a tempo determinato, qualunque sia la data di sottoscrizione delle stesse, a condizione che sia anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e che quest’ultimo sia non inferiore a tre mesi.
Il contributo - Il contributo a carico delle rispettive amministrazioni è pari all'1% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) al quale si aggiunge un contributo minimo di pari importo a carico del lavoratore, che può, se vuole, versare un contributo aggiuntivo.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata