Premessa – Niente verifiche sugli incentivi alla piccola mobilità. Infatti, nonostante la mancata proroga – per l’anno 2013 - degli incentivi in questione, l’INPS non blocca i relativi controlli e, addirittura, non richiede ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti. La notizia è arrivata per mezzo del messaggio n. 18639/2013 dell’INPS chiarendo che si tratta di una decisione temporanea in attesa di chiarimenti ministeriali definitivi.
Gli interessati – In particolare, stiamo parlando di quelle aziende – che occupano fino a 15 dipendente – per le quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione della procedura di mobilità. Per tali soggetti non è stato riconosciuta – per l’anno 2013 – la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, pur se senza diritto alla percezione della relativa indennità né quelle relative agli incentivi inerenti al loro reimpiego (la c.d. piccola mobilità).
Stop agli incentivi – Dapprima, l’INPS ha chiarito che non è possibile riconoscere gli incentivi per le assunzioni effettuate nell'anno 2013 di lavoratori licenziati nello stesso anno; in un chiarimento successivo (circolare n. 150/2013), invece, è stato stabilito che: non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Differente è il discorso per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013. In tal caso, infatti, i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo potranno fruire il bonus di 190 euro previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013.
Verifiche bloccate – Infine, come precisato in premessa, l’Istituto previdenziale non procederà alla richiesta di rimborso ai datori di lavoro schedati che hanno fruito dei benefici non spettanti per la mancata proroga. Si tratta solo di uno stop provvisorio in attesa di definitivi chiarimenti ministeriali.
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