3 febbraio 2015

Piccola mobilità. Sospese le note di rettifica

È arrivato lo stop al recupero degli incentivi connessi alla c.d. “piccola mobilità”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Sospeso nuovamente il recupero connesso agli incentivi della c.d. “piccola mobilità”. Infatti, come specificato dall’INPS stesso in un messaggio dello scorso anno (messaggio n. 8889/2014), dovevano riprendere dalla seconda metà di gennaio 2015 le spedizioni delle note di rettifica, con i corrispondenti addebiti contributivi. A cambiare le carte in tavola è intervenuta direttamente la recente Manovra Finanziaria 2015, che all’art. 1 c. 114 introduce in favore dei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità uno sgravio contributivo nel limite massimo di 35.550.000 euro. Ragione per cui l’INPS ha ripreso la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità.

Piccola mobilità - In particolare, la questione riguarda i lavoratori licenziati dalle aziende – che occupano fino a 15 dipendente – e di quei datori di lavoro che, nel riassumere il lavoratore licenziato, pensavano di poter fruire dell’incentivo per l’anno 2013. Per tali soggetti, però, non è stato riconosciuto – per l’anno 2013 – la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Nel dettaglio, l’INPS (messaggio n. 150/2013) affermava che: non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Differente è il discorso per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013. In tal caso, infatti, i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo potranno fruire il bonus di 190 euro previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013.

Primo stop –
Ciò detto, per venire incontro a quelle aziende che hanno assunto i lavoratori licenziati per GMO, i quali si trovano ora senza agevolazioni a causa della mancata proroga degli incentivi in commento, il Governo aveva avviato il 31 luglio scorso una risoluzione parlamentare, al fine di reperire le fonti di finanziamento per far fronte alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Ciò ha causato il blocco momentaneo delle iniziative di recupero degli addebiti contributivi, rinviando la spedizione delle note di rettifica alla terza decade di novembre 2014.

Secondo stop –
Successivamente, con il messaggio n. 8889/2014 è arrivato il secondo stop da parte dell’INPS. Infatti, sono state sospese le iniziative volte al recupero dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della cosiddetta "piccola mobilità", limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012. Di conseguenza, è stata modificata la data di spedizione delle note di rettifica, recanti gli addebiti contributivi corrispondenti, fissandola per la seconda metà di gennaio 2015. Quindi, da tale data in poi dovevano essere riavviate le spedizioni delle note di rettifica, con i corrispondenti addebiti contributivi.

Legge di Stabilità 2015 – A mettere la parola fine ci ha pensato la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2015), la quale all’art. 1, c. 114 ha stabilito che “ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”. Di conseguenza, è stato disposto la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse, in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Infine, è stato specificato che non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente.
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