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Spazio alla nuova Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Tale Rete, che ha l’obiettivo di ridisegnare un modello di organizzazione del mercato del lavoro e delineare una nuova procedura di accesso alle politiche attive del lavoro, sarà gestita dal Ministero del Welfare, la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (Anpal) e le stesse regioni e province autonome. A coordinare il tutto sarà l’Anpal che avrà il compito di coordinare i servizi pubblici per l’impiego, definire gli standard di servizio delle politiche attive, delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati e dei programmi co-finanziati dal Fse, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale.
Le novità sono contenute nel Decreto Legislativo sul “riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive” approvato il 4 settembre scorso in Cdm.
Anpal - La nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), istituita dal 1° gennaio 2016, sarà costituita senza nuovi oneri maggiori a carico della finanza pubblica. Essa sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che continuerà a esercitare il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive, definendone le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali. Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del Lavoro, Regioni e Province autonome definiranno un Piano finalizzato all’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del Lavoro stipulerà con ogni Regione e con le Province autonome una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
È prevista altresì l’istituzione di un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. All’istituzione dell’Albo provvederà l’ANPAL, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. L’obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In particolare, il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del lavoratore mirano a una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate.
Patto di servizio personalizzato – Il Decreto, inoltre, definisce lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati a una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Tale Patto, in particolare, dovrà riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) o DIS-COLL (Disoccupazione per i collaboratori) equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego. Quindi, i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto un’occupazione, saranno chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI).
Assegno di ricollocazione – Infine, è previsto un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, percettori della NASpI, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.
Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza. L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all’assegno sociale, erogato dall’INPS.