15 aprile 2015

Politici e sindacalisti. Stop alla contribuzione figurativa

Definito l’ambito soggettivo dei contributi figurativi per aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Giro di vite per politici e sindacalisti che intendono chiedere l’accredito figurativo. Quest’ultima, infatti, non può essere riconosciuta a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.

Analogamente, la copertura figurativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.

A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 2548 di ieri.

Contributi figurativi
- L’accredito figurativo dei periodi trascorsi in aspettativa fruita per mandato politico o carica sindacale è disciplinato dall’art. 31 della L. n. 300/1970 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996.

Le cariche sindacali per le quali è riconosciuta la contribuzione figurativa sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale. Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto ed è efficace ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

La domanda di accredito figurativo, da far pervenire alla sede di competenza, deve essere presentata per ogni anno solare o frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza.

La stretta –
L’istituto previdenziale è stato chiamato a rispondere su un importante chiarimento riguardante limiti e condizioni per procedere all’accredito figurativo dei periodi trascorsi in aspettativa fruita per mandato politico o carica sindacale (art. 31 della L. n. 300/1970 e art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996).

Il dubbio, in particolare, riguardava la possibilità o meno di poter ammettere a contribuzione figurativa tali periodi anche per coloro che, non essendo lavoratori al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, siano stati assunti, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.

La risposta dell’INPS è stata negativa. Infatti, le norme su citate vanno interpretate nel senso di garantire una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell’eletto o dell’incarico sindacale. Niente da fare, quindi, per politici e sindacalisti che siano stati assunti nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico, i quali non potranno fare richiesta di contributi figurativi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy