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Premessa – L’INPS, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (normativa “salvaprecari”), ha comunicato che è stata prorogata anche per l’anno scolastico 2011-2012 le indennità di disoccupazione ordinaria per il personale precario della scuola. A tal proposito, con il recente D.M. 12 ottobre 2011, n. 92, il MIUR ha stabilito le modalità di costituzione degli elenchi prioritari per le supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto al personale docente, educative ed ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) inserito nelle graduatorie permanenti e quelle ad esaurimento.
La convenzione – Al fine di gestire al meglio le domande di disoccupazione ordinaria del personale scolastico, docente e ATA in stato di “precarietà”, in data 5 agosto 2009 l’INPS, di concerto con il MLPS e il MIUR, hanno sottoscritto una Convenzione di durata triennale. Ora, utile è capire quando un lavoratore possa definirsi “precario”. La condizione di "precarietà", al momento della sottoscrizione della Convenzione, era rappresentata dalla impossibilità, per coloro che nell’anno scolastico 2008-2009 erano stati destinatari di un contratto a tempo determinato, di ottenere un analogo contratto nell’anno scolastico 2009-2010, e dall’inserimento in appositi elenchi nominativi prioritari, che comportano, tra l’altro, l’assegnazione delle supplenze con precedenza assoluta. Pertanto, coloro che sono inclusi in tali elenchi, i quali saranno forniti all’inizio di ciascun anno scolastico da parte del MIUR, e aggiornati dallo stesso nel corso dell’anno, avranno diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, sempre e comunque se ne ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Le domande - Per soddisfare le esigenze di semplificazione delle modalità e procedure di presentazione delle domande è stata inoltre prevista, nella succitata Convenzione, la possibilità di presentare una sola domanda di prestazione e un’unica DID anche in caso di interruzione dell’indennità per supplenze superiori ai cinque giorni lavorativi. Inoltre, è stato previsto che:
- le domande del personale scolastico ed ATA nello stato di "precari" sono state rese accoglibili entro termini più ampi in ragione dei tempi di adozione dei decreti relativi agli elenchi prioritari e all’incertezza dell’inclusione nelle graduatorie;
- è stata convenzionalmente considerata data finale dell’anno didattico per i docenti il 30 giugno, e data finale dell’anno scolastico per gli ATA il 31 agosto.
Alla luce di quanto esposto, l’INPS specifica che occorre distinguere tra le pratiche relative all’anno scolastico 2010-2011 e quelle dell’anno scolastico 2011-2012.
Anno scolastico 2010-2011 – Per quanto riguarda l’anno scolastico 2010-2011, le indennità di disoccupazione in pagamento al termine delle attività didattiche/scolastiche sono fruibili fino al raggiungimento del periodo massimo di giornate erogabili (240 o 360) a seconda dell’età del beneficiario e nel rispetto dell’anno mobile.
Anno scolastico 2011-2012 – Come precisato in premessa, la normativa “salvaprecari” è stata prorogata anche per l’anno scolastico 2011-2012. Dunque, in attesa che il MIUR metta a disposizione gli elenchi prioritari, l’INPS fornisce le seguenti istruzioni, le quali valgono solo per coloro che risultano inseriti in tali elenchi:
- le domande di ds, presentate ad inizio anno scolastico 2011-2012, devono intendersi regolari se presentate entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza convenzionale il 1° luglio, ovvero il 1° settembre (giorni successivi al termine dell’anno didattico e dell’anno scolastico 2010-2011). Il possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto va accertato nel biennio precedente il 30 giugno, ovvero il 31 agosto 2011 e il pagamento decorre dall’ottavo giorno successivo alle suddette date;
- lo status di precario riconosciuto a coloro che fanno parte degli elenchi prioritari costituiti all’inizio dell’anno scolastico permette, tra l’altro, l’utilizzo di tale personale con precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, oppure, previa disponibilità, la partecipazione ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali. In ipotesi di conferimento di una nuova supplenza superiore a 5 giorni lavoratori, il lavoratore al quale è stata sospesa l’indennità di disoccupazione può quindi presentare, al termine dell’incarico, una richiesta di verifica della nuova situazione scaturita dalla cessazione del suddetto rapporto di lavoro. Qualora la verifica dia esito positivo, dovrà essere effettuato il pagamento della nuova prestazione e contestualmente il richiedente decadrà dalla prestazione di disoccupazione in corso di godimento. In caso di esito negativo, invece, la prestazione già in essere continuerà ad essere erogata. Al fine dell’erogazione della prestazione, si precisa che sarà effettuato l’accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi nel biennio precedente alla data di cessazione di tale ultimo rapporto di lavoro. Mentre, per quanto riguarda la domanda per richiedere la verifica del possesso dei requisiti necessari per accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione, essa va presentata attraverso il modello “DS21-COD.SR05”.