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Ultimatum per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi INAIL, scaduto il 16 febbraio scorso. Infatti, entro il 22 agosto 2016 va versata la III rata del premio di autoliquidazione 2015/2016, senza alcuna maggiorazione. In realtà, il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori - che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Ora, considerato che il 20 agosto cade di sabato, il termine slitta di altri due giorni, ossia al 22 agosto p.v.
La riduzione – Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2015 sono state rese note le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, previsti dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
In particolare, la misura della riduzione da applicare:
In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Inoltre, sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.
Pagamento rateale - I datori di lavoro che si sono avvalsi del pagamento rateale, pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:
Modalità di pagamento - La rata del premio INAIL va versata mediante il Modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”, nel seguente modo:
- Premio di autoliquidazione INAIL: riportare il numero 902016, che individua la richiesta di pagamento dell’autoliquidazione 2015/2016;
- Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24", sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”.
- Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare (v. campo 3 del “Riepilogo delle somme da pagare”);
- Contributi Associativi: indicare l’importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell’importo indicato nel campo “Anticipo calcolato dall’INAIL”, sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”;
- Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l’importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del Modello F24.
- Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l’importo nel campo "importi a credito compensati”;
- Riga successiva: indicare il numero di richiesta dell’importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".
- Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro: indicare l’importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del Modello F24.
- Prima riga: indicare il numero di richiesta dell’importo a credito da compensare, inserendo l’importo nel campo "importi a credito compensati”;
- Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".