6 novembre 2013

Prepensionamento. L’indennità gioca d’anticipo

Forniti utili chiarimenti in merito all’esodo previsto dalla Riforma Fornero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il pagamento dell’indennità di prepensionamento viene corrisposto per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. In particolare, a seguito della liquidazione della prestazione di esodo, viene inviata agli interessati, unitamente al relativo certificato, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza della prestazione stessa. Inoltre, non essendo prevista la trasformazione automatica in pensione della prestazione in argomento, entro il mese di scadenza della stessa il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede INPS competente. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 17768 di ieri fornendo altresì il nuovo modello di domanda preliminare ed il modello di domanda di prestazione.

L’esodo - In particolare, stiamo parlando della possibilità concessa dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter, della L. n. 92/2012), nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Nella prestazione sono inclusi anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore. A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Trattenute vietate – Nessuna trattenuta per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto dello stipendio) può essere effettuata sull’importo della prestazione. In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni il pagamento deve essere interamente effettuata prima dell’accesso alla prestazione.
Verifiche requisiti – Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo al datore di lavoro, quest’ultimo deve comunicare all’INPS l’esito delle verifiche di competenza effettuate sull’accordo aziendale e sulla richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione. A tal fine, occorre utilizzare la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, inserendo nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione”, la dicitura “accolta” se l’esito della verifica è positivo o “respinta” se l’esito della verifica è negativo.

Contribuzione correlata –
Quanto alla contribuzione correlata, per la sua individuazione bisogna utilizzare gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ai fini Aspi. Tale dato viene comunicato dall’azienda esodante, che verrà poi sottoposto a verifica da parte dell’INPS.

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