24 aprile 2015

Prestazioni collegate al reddito. Pensionati pubblici ai raggi x

Se per l’anno 2013 è stata liquidata una pensione ai superstiti in misura superiore rispetto ai limiti di cumulabilità, l’importo eccedente sarà recuperato da agosto 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS va al controllo dei pensionati pubblici titolari di prestazioni collegate al reddito, acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. “redditi influenti”. In particolare, la verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2013 è stata effettuata sulla base dei redditi dichiarati nel 730/Cud/Unico 2013 (redditi 2012) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2013. A tal fine, non si è tenuto conto della pensione di reversibilità e indiretta.

Qualora siano stati accertati importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità, il debito complessivo - relativo al periodo “1° gennaio - 31 dicembre 2013” – sarà recuperato dalla rata di agosto 2015.
In tal caso, i pensionati saranno avvisati mediante una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti. Quanto alle modalità di recupero, l’INPS opera una trattenuta pari a un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF. Il recupero avverrà in un massimo di 60 rate.
In ogni caso, il pensionato ha facoltà – entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale - di recarsi presso la Direzione provinciale che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione.

A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2821 di ieri.

Attività preliminare – La procedura di controllo è stata effettuata utilizzando le informazioni messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate integrate con i redditi da pensione presenti nel Casellario centrale dei pensionati. Tuttavia, per alcune posizioni si è proceduto centralmente a escludere l’importo del reddito relativo a lavoro dipendente proveniente da Agenzia delle Entrate, dal computo dei redditi influenti poiché è risultato di pari importo rispetto ad altri redditi già presenti sulla banca dati reddituale.

Nello specifico si è provveduto a non tenere in considerazione il reddito da lavoro dipendente quando:

• l’importo del reddito da lavoro dipendente e assimilato sommato all’importo delle pensioni è uguale alla somma di tutti gli imponibili da pensione dell’anno 2012;
• l’importo del reddito da lavoro dipendente è uguale al reddito imponibile da CUD 2013;
• l’importo del reddito da lavoro dipendente è uguale al reddito assimilato da CUD 2013.
Verifica integrativa – Durante l’attività l’INPS ha individuato alcune posizioni per le quali le competenti Sedi dovranno provvedere a effettuare una verifica reddituale integrativa in quanto alcuni redditi da pensione potrebbero non essere stati presi in considerazione dalla lavorazione centralizzata.

In particolare, stiamo parlando di:

• soggetti per cui l’importo del reddito da lavoro dipendente è uguale al totale reddito da pensione che però è diverso dalla somma di tutti gli imponibili da pensione dell’anno 2012. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere titolari di pensioni dirette che non vengono dichiarate a casellario pensionistico;
• soggetti per cui l’importo del reddito da pensioni è maggiore della somma del reddito da pensioni 2012. Questi soggetti potrebbero essere titolari di pensioni dirette che non vengono dichiarate a casellario pensionistico.
Un’ulteriore casistica riguarda i pensionati ultraottantenni che risultano essere titolari sulla base delle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2013 (redditi 2012) pervenute dall’Agenzia delle Entrate, di redditi da lavoro dipendente o reddito assimilato a lavoro dipendente. In questo caso si è provveduto ad escludere l’importo del reddito relativo a lavoro dipendente o assimilato proveniente da Agenzia delle Entrate, dal computo dei redditi influenti.

Per tali soggetti le Sedi INPS dovranno completare la verifica reddituale provvedendo ad acquisire, con ogni utile mezzo, le dichiarazioni reddituali relative all’anno 2013 (redditi 2012) nonché da pensione relativi agli anni 2012 e 2013, già certificati con le dichiarazioni reddituali 730 (Cud/Unico 2013 e 2014).

Nel caso in cui siano stati corrisposti importi connessi alla prestazione collegata al reddito superiore a quelli spettanti, il debito complessivamente accertato dovrà essere recuperato entro la prima rata utile di pensione. Il periodo oggetto di accertamento deve essere riferito all’arco temporale “1° gennaio - 31 dicembre 2013” per le pensioni ai superstiti, soggette ai limiti di cumulabilità, e per la somma aggiuntiva 2013.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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