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Premessa – D’ora in poi ai tirocinanti sarà riconosciuta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. In caso di mancata corresponsione dell'indennità il trasgressore sarà punto con una sanzione che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, variabile in base alla gravità dell’illecito commesso. La novità è contenuta nei c. 34 e 35, art. 1, della riforma del mercato del lavoro recentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
L’accordo – Al fine di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento per valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e pervenire gli abusi e un loro utilizzo distorto, il Governo, le Regioni e le parti sociali, in data 27 ottobre 2010, hanno sottoscritto un accordo, ribadito successivamente nella Conferenza del 7 luglio 2011. Sulla base di tale principio, ora il Governo è delegato a concludere, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma, un accordo con le regioni per definire le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
- revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza.
La manovra di Ferragosto – Ricordiamo che la materia dei tirocini è stata di recente modificata dall’art. 11 della L. n. 138/2011 (manovra estiva), che distingue fra tirocini curriculari e non curriculari (stage):
- “Tirocini curriculari”: ossia quei tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituto scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità “di alternanza tra studio e lavoro”;
- “Tirocini non curriculari”; chiamati più comunemente “stage” consistono in esperienze formative in ambiente produttivo, mirate a far conoscere la realtà del mondo del lavoro, che possono svolgersi sia durante il regolare corso di studio sia, come normalmente avviene, dopo il conseguimento del titolo di studio.
Esso, inoltre, non può avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese e possono essere attivati massimo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio di diploma o di laurea. I tirocini possono essere promossi solo da soggetti in possesso dei requisiti determinati dalle normative regionali.
La novità – Come precisato in premessa, la riforma Fornero prevede che il tirocinante abbia diritto a una congrua indennità, anche forfettaria, la cui mancata erogazione è punita con una sanzione amministrativa di importo proporzionato alla gravità della violazione e variabile da 1.000 a 6.000 euro. Attualmente, infatti, a favore dei tirocinanti sono disposte solo erogazioni a titolo di rimborso spese.