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Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( 16 maggio 2011 n. 10731) “il datore di lavoro è esonerato al rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68 del 1999 qualora abbia attivato una procedura di mobilità".
In questo caso, diversamente da quanto accadrebbe qualora l’impresa usufruisse della Cassa Integrazione guadagni straordinaria, la sospensione degli obblighi occupazionali non è sottoposta ad alcun limite territoriale.
Come noto la legge sopra richiamata, che disciplina l’accesso al lavoro dei disabili, prevede la sospensione degli obblighi di assunzione per quelle imprese che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 3, comma 5.
In particolare, qualora l’impresa fruisca della Cassa integrazione guadagni straordinaria o abbia stipulato contratti di solidarietà difensivi, la sospensione opera per la durata del programma contenuto nelle relative richieste di intervento in proporzione all’attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Vengono quindi posti dei limiti sia dal punto di vista temporale, sia quantitativo, che territoriale.
Al contrario la legge, nel disciplinare l’ipotesi in cui venga aperta una procedura di mobilità, come nel caso oggetto della pronuncia, stabilisce soltanto che la sospensione opera per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione di cui alla legge n. 223 del 1991 non ponendo condizioni né quantitativi né territoriali.
Il silenzio normativo ha messo in dubbio che la concessione di una procedura di mobilità presso una singola unità produttiva potesse legittimare la sospensione dell’obbligo di assunzione presso le altre articolazioni dell’azienda, senza alcun limite territoriale o di proporzionalità.
Sul punto la Corte, aderendo ad un precedente orientamento che riteneva che in caso di procedura di mobilità la sospensione “non può che avere efficacia estesa a tutto il territorio nazionale”(App. Roma 28 settembre 2009), ha affermato che “non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all’ambito provinciale”.