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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 22/2013, chiarisce che la cassa previdenziale deve erogare l'indennità nella misura in cui la lavoratrice non percepisce altre analoghe prestazioni in qualità di dipendente o di autonoma (artigiana, commerciante o agricola). Quando già percepisca altre prestazioni ha diritto all'eventuale differenza per raggiungere la misura d'indennità prevista dalla cassa.
Il quesito – L’Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI) ha avanzato richiesta di interpello in merito alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione. In particolare, è stato chiesto setale lavoratriceobbligatoriamente iscritta all’Ente Nazionaledi Previdenzae Assistenza Psicologi(ENPAP)–abbia o meno dirittoalla corresponsione dell’indennità di maternitàper il periododi5 mesiai sensi delle disposizioni normative sopra citate, anche nel caso in cui la stessa espletiparte dell’attività libero professionale inregimedi convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La normativa – Prima di rispondere al quesito posto, il MLPS illustra gli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, recanti la disciplina della corresponsione dell’indennità di maternità alla categoriadelle lavoratriciche svolgono attività liberoprofessionale in forma autonoma. La prima delle due norme citatedispone che lelibere professioniste - iscritte a un Ente che gestisceforme di previdenza obbligatoria di cui alla tabella Ddel medesimo Decreto - hanno diritto“per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa”al riconoscimento di una indennitàdi maternitàin misura pariall’80%di cinque dodicesimi del reddito professionaleda lavoro autonomo, percepito e denunciato ai fini fiscalinel secondo anno precedente aquello dell’evento. Tuttavia, l'indennità, non può essere inferiore all'80% di cinque mensilità di retribuzione media degli impiegati (salvo importo superiore fissato dalla cassa). Inoltre, l’indennità è corrisposta solo nella misura in cui la medesima professionista non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente ovvero autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante.Ne deriva, pertanto, che laddove la misura dell'indennità già percepita non raggiunge l'importo dell'indennità garantita dalla cassa, quest'ultima è tenuta a erogare alla professionista la quota differenziale.
Accordo Collettivo Nazionale –L’art. 37, c. 4, dell’Accordo Collettivo Nazionaleper la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod. e integrazioni stabilisce che: “allo specialista ambulatoriale e al professionista a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto del 6 anni, l’azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l’interotrattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei 6 mesi”.
Risposta MLPS –Ciò detto, il Ministero del Lavoro ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il SSN hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.