12 novembre 2012

Proroga CIGD. Trattamenti ridotti anche per il 2012

L’INPS conferma, anche per quest’anno, la riduzione dei trattamenti in deroga
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Anche per l’anno 2012 operano le riduzioni dei trattamenti in deroga in caso di proroga della CIGD. In particolare, la percentuale viene ridotta: del 10%, in caso di prima proroga; del 30%, in caso di seconda proroga; del 40%, in caso di proroghe successive. A tal proposito, va ricordato che i sostegni al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possano essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 17338/2012, confermando quindi quanto disposto dalla “Legge di Stabilità 2012” al c. 21, dell’art. 33, della L. n. 183/2011.

La riduzione della CIGD -
Per la gestione delle proroghe dei trattamenti in deroga devono essere tenute ben presenti due regole: come già evidenziato, i predetti trattamenti devono subire le riduzioni secondo le percentuali in precedenza indicate; la riduzione viene applicata trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento in deroga per ogni singolo lavoratore. Inoltre, come già illustrato nel messaggio n. 17338/2012 dell’INPS, va precisato che: i 12 mesi vanno intesi con riferimento all’orario contrattuale denunciato dall’azienda con la conseguenza che le riduzioni vengono effettuate considerando le ore di Cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo lavoratore, nell’arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società; nell’arco temporale dei 12 mesi, oltre il quale deve essere operata la riduzione percentuale, vanno compresi anche i periodi non continuativi di fruizione del trattamento da parte del lavoratore.

Riduzioni successive alla prima proroga
– Con particolare riferimento alle riduzioni successi della CIGD, che vanno operate sull’importo originario, è stato chiarito che: nelle ipotesi in cui la medesima impresa abbia usufruito di periodi di Cassa integrazione in deroga, complessivamente superiori a 12 mesi, con soluzione di continuità tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, al fine della determinazione della misura degli abbattimenti, vanno considerati esclusivamente i periodi, anche non continuativi, successivi alla data del 1° gennaio 2009; nelle ipotesi in cui, al contrario, la medesima impresa abbia usufruito di periodi di Cassa integrazione sin da periodi precedenti il 1° gennaio 2009 senza che vi sia stata soluzione di continuità tra i periodi precedenti e quelli successivi al 1° gennaio 2009, ai fini della determinazione della misura degli abbattimenti, tali periodi di proroga vanno tutti sommati.

Funzione controlli
– Infine, l’INPS tiene a precisare che è stata rilasciata la funzione Controlli e segnalazioni automatiche ai beneficiari delle prestazioni CIG a pagamento diretto al fine di conseguire una maggiore automazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni. Tale applicazione attualmente fornisce un supporto agli utenti di sede nella gestione dei pagamenti diretti CIG, segnalando altresì la necessità di applicare gli abbattimenti alla prestazione di CIG richiesta.

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