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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 22 dell’11 luglio 2016, ha fornito le prime indicazioni applicative per poter beneficiare della proroga del trattamento di CIGS, di cui all’art. 21, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015, adottato con D.I. n. 95075 del 25 marzo 2016. In particolare, l’impresa in cessazione – prima del termine del programma di crisi aziendale in corso – deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. A seguito della stipula dell’accordo – e quindi dopo aver verificato i criteri di autorizzazione di accesso alla proroga in argomento – la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV, per il tramite del sistema informatico di “cigs on line”. Tale istanza deve essere corredata:
- dal verbale di accordo;
- dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale;
- dal programma di cui all’ articolo 2 del D.I. n. 95075 del 25 marzo 2016;
- dal piano delle sospensioni del personale.
(prezzi IVA esclusa)