26 marzo 2015

Qu.I.R. Firmato l’accordo quadro con le banche

Le imprese che occupano fino a 49 dipendenti potranno ora accedere a finanziamenti agevolati se riscontrano difficoltà nel corrispondere la Qu.I.R. ai dipendenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Finanziamento a tasso agevolato per le Pmi che non dovessero riuscire a far fronte agli esborsi mensili troppo onerosi derivanti dalle domande di anticipo del trattamento di fine rapporto (Tfr). Infatti, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Abi hanno firmato l’accordo quadro per il finanziamento in favore dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono provvedere con risorse proprie all’anticipazione del Tfr in busta paga e che non sono tenute al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria INPS.

L'intesa mette così la parola fine all'iter di attuazione delle disposizioni della legge di stabilità in materia di erogazione in busta paga del Tfr.

Condizioni di accesso – Per accedere ai finanziamenti agevolati, il datore di lavoro dovrà presentare alla banca la seguente documentazione:

• certificazione rilasciata dall’INPS riguardante il trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore (art. 1, c. 31 della L. n. 190/2014);
• visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale;
• ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell’operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).
Il finanziamento – Come funziona il meccanismo di erogazione del finanziamento? Innanzitutto, il datore di lavoro deve presentare richiesta di finanziamento alla banca, la quale stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l’avvio della liquidazione Qu.I.R. Tale disponibilità creditizia è destinata a essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell’operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.
Successivamente la banca, sulla base delle certificazioni acquisite telematicamente dall’INPS entro il giorno 5 di ciascun mese, provvede ad erogare in favore del datore di lavoro, tra il quinto e il terzo giorno precedente al saldo della paga, l’importo indicato nella certificazione.

Rimborso – Quanto al rimborso del finanziamento, esso dovrà essere effettuato – in unica soluzione – entro il 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro.

Estinzione finanziamento – L’art. 6 dell’accordo quadro prevede l’interruzione del finanziamento, e il rimborso immediato dello stesso, qualora il datore di lavoro utilizzi le risorse economiche, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile delle Q.u.I.R. in busta paga, anche con riguardo a uno solo dei lavoratori interessati. La banca procederà altresì a interrompere il finanziamento qualora:

• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della Legge fallimentare;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro siano stati autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della L. b, 3/2012.
Interessi sul finanziamento – L’art. 8 dell’accordo quadro specifica che il tasso d’interesse, comprensivo di ogni eventuale onere, non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall’INPS. Tale tasso, in particolare, può essere anche fisso, purché lo stesso non superi l’1,5%. Inoltre, nel conteggio restano fuori le spese notarili e gli oneri fiscali, nonché i costi che il datore di lavoro di lavoro deve sostenere per acquisire la documentazione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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