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• certificazione rilasciata dall’INPS riguardante il trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore (art. 1, c. 31 della L. n. 190/2014);Il finanziamento – Come funziona il meccanismo di erogazione del finanziamento? Innanzitutto, il datore di lavoro deve presentare richiesta di finanziamento alla banca, la quale stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l’avvio della liquidazione Qu.I.R. Tale disponibilità creditizia è destinata a essere utilizzata a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento dell’operazione di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015, e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.
• visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale;
• ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell’operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della Legge fallimentare;Interessi sul finanziamento – L’art. 8 dell’accordo quadro specifica che il tasso d’interesse, comprensivo di ogni eventuale onere, non può superare il tasso di rivalutazione della Qu.I.R. periodicamente comunicato dall’INPS. Tale tasso, in particolare, può essere anche fisso, purché lo stesso non superi l’1,5%. Inoltre, nel conteggio restano fuori le spese notarili e gli oneri fiscali, nonché i costi che il datore di lavoro di lavoro deve sostenere per acquisire la documentazione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro siano stati autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della L. b, 3/2012.