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Premessa – La tanto attesa circolare che molti contribuenti silenti (detti anche “quindicenni”) aspettavano da tempo è finalmente arrivata. Come annunciato la scorsa settimana dal Ministero del Lavoro, sono stati salvaguardati coloro che a causa dell’incremento contributivo minimo da 15 a 20 anni rischiavano di perdere ciò che avevano versato finora, rimanendo così senza pensione. Infatti è stato ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il salvacondotto di cui all’art. 2, c. 3 del D.Lgs. n. 503/1992, dando la possibilità a tali soggetti di potersi collocare a risposo con 15 anni di contributi. A tal proposito, viene specificato che i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 16/2013.
Soggetti ammessi alla deroga – In deroga alla Riforma Amato del 1992 (D.Lgs. n. 503/1992), che ha incrementato in maniera progressiva il requisito contributivo della pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni, possono godere dei trattamenti pensionistici non appena raggiunta l’età anagrafica necessaria: i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato, o iniziato a versare, 15 anni contributi; i lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare; i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti. In quest’ultimo caso, in pratica il numero dei contributi richiesti è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile. Stessi requisiti per la pensione di vecchiaia sono previsti, tra l’altro, per gli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste. Sono ammessi altresì alla deroga gli iscritti alla gestione ex INPDAP.
Soggetti ex ENPALS – Un discorso a parte meritano i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti alla gestione ex ENPALS. Infatti, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n. 900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni nel campo dello spettacolo. Mentre per i sportivi professionisti sono necessari 20 anni di contributi dalla data del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria nella gestione sportivi.
Soggetti esclusi dalla deroga – Non sono ammessi, invece, alla deroga dell’art. 2, c. 3, del D.Lgs. n. 503/1993 gli iscritti al Fondo speciale dipendenti delle ferrovie dello stato italiane s.p.a.
Istanze già presentate – Per quanto concerne le domande di pensione già presentate all’INPS, è necessario che quest’ultime siano definite in conformità ai requisiti su indicati. Inoltre vanno riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo.