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La percezione del Reddito di cittadinanza è compatibile sia con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria che con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE.
Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato, in applicazione del principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.
(prezzi IVA esclusa)