Premessa – La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 17/2013, ha analizzato le problematiche legate all'operatività dei recuperi delle quote di TFR nei contratti di solidarietà, fornendo una serie di risposte alle domande più ricorrenti. Tra i vari chiarimenti forniti, i CdL evidenziano la possibilità per le aziende che hanno terminato il Cds in anni precedenti di poter procedere al recupero della quota di TFR di competenza della CIGS, con una delle denunce successive all’emanazione del messaggio INPS n. 18092/2013. Pertanto, il termine dell’anno solare è da intendersi non perentorio e applicabile a regime.
Recupero TFR – In particolare, stiamo parlando della possibilità per le aziende di poter recuperare le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (L. n. 863/84). Al riguardo, il messaggio n. 18092/2013 dell’INPS ha chiarito che non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa, quale "conditio sine qua non" per il rimborso delle quote del TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori. L’operazione di recupero, inoltre, dovrà essere effettuata entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà. Resta confermata, durante il periodo di ricorso al CdS assistito da Cigs, l’obbligatorietà del versamento delle quote di TFR riferite ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà al Fondo di Tesoreria o ai Fondi di previdenza complementare, secondo la prassi in uso. Ai fini del materiale recupero dovrà essere indicato il codice causale “L042” all’interno dell’elemento “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi” di “AltreACredito” del flusso Uniemens. Per il recupero delle quote riferite a lavoratori non più in forza alla data del 1/1/2010, dovrà invece essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
FAQ – A seguito dell’emanazione del suddetto messaggio sono sorti alcuni dubbi applicati, alle quali gli esperti della Fondazione Studi CdL hanno cercato di dare risposta. Innanzitutto, è stato chiarito che il recupero del TFR durante i periodi di Cds non può essere circoscritta ai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della Legge 296/2006. Inoltre, la disposizione riguarda le quote di accantonamento di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Le stesse, quindi, seguiranno la sorte di destinazione del TFR prevista dal D.Lgs. 252/2005. Quanto alla definizione “anno solare” si fa riferimento al periodo “1 gennaio – 31 dicembre” di conclusione del contratto di solidarietà. Nel caso di un Cds che termina il periodo di validità al 15 settembre 2014, il recupero può avvenire entro il 31 dicembre 2014. Infine, conclude la Fondazione Studi, l’azienda che ha terminato il Cds in anni precedenti può procedere al recupero della quota di TFR di competenza della CIGS, con una delle denunce successive all’emanazione del messaggio 18092/2013. Pertanto, il termine dell’anno solare è da intendersi non perentorio ed applicabile a regime.
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