Premessa – L’INPS e la P.A. di Trento hanno firmato la convenzione per l’erogazione di un sussidio provinciale denominato “Reddito di attivazione”, disciplinando modalità e termini di concessione del sussidio. La convenzione, che ha validità fino al 31 dicembre 2016, stabilisce anche le comunicazioni con l’utenza relative al Reddito di attivazione, la costituzione della provvista finanziaria degli oneri per il servizio svolto dall’INPS, il monitoraggio e la rendicontazione, il trattamento dei dati personali e le responsabilità che le parti assumono anche ai fini di un eventuale contenzioso. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 138/2014.
Reddito di attivazione – Si tratta di un sussidio che la Provincia Autonoma ha realizzato nell’ambito delle funzioni delegate in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, sulla base dell’intesa con il MLPS siglata in data 14 ottobre 2013. Esso ha lo scopo di migliorare il sistema degli ammortizzatori sociali nell’ambito della provincia di Trento integrando, al momento, le indennità statali di disoccupazione, a beneficio di lavoratori che sono stati percettori dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI e che risultano in possesso di certi requisiti individuati dalla Provincia stessa.
Soggetti beneficiari – Rientrano tra i soggetti beneficiari del Reddito di Attivazione:
- i lavoratori che hanno un'età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
• hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 agosto 2014;
• sono in stato di disoccupazione, iscritti a un Centro per l'Impiego del Trentino e hanno sottoscritto il Patto di servizio e il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
• sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- i lavoratori che hanno un’età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
• hanno beneficiato dell'ASpI e hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo la data del 31 dicembre 2014;
• sono in stato di disoccupazione, iscritti a un Centro per l'Impiego del Trentino e hanno sottoscritto il Patto di servizio e il Piano di azione individuale fatti salvi i casi di esclusione;
• sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
- ai lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
• hanno beneficiato della Mini-ASpl per almeno 2 mesi e hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla Mini-ASpI dopo la data del 31 agosto 2014;
• sono in stato di disoccupazione, iscritti a un Centro per l'Impiego del Trentino e hanno sottoscritto il Patto di servizio e il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
• sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La misura - Quanto all’importo, la Convenzione dispone che l'importo giornaliero del RA è pari, a seconda dei casi, all'indennità giornaliera di disoccupazione ASpI, oppure di MiniASpl, percepita nell'ultimo mese. L’importo mensile del RA, inoltre, è definito automaticamente moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30, indipendentemente dal numero di giorni effettivi compresi nel mese solare di interesse.
Casi di esclusione - Tuttavia, esistono anche dei casi di esclusione e decadenza dal reddito di attivazione. Il sussidio, infatti, non spetta nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in ambito ASpI abbia percepito queste indennità in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, c. 19, della Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Esso, inoltre, non spetta: ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga; in caso di rioccupazione, di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo, o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congruo; qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
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