Premessa - Le lavoratrici che intendono avvalersi del c.d. “regime sperimentale donna”, il quale consente di accedere ai trattamenti pensionistici secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, non dovranno necessariamente interrompere il rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 9304 di ieri.
Regime sperimentale donna – Il c.d. “regime sperimentale” donna nasce nel 2004 (art. 1, c. 9 della L. n. 243/2004) e stabilisce la possibilità di andare in pensione anticipatamente per quelle lavoratrici con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome). Si tratta però di un regime sperimentale limitato fino al 31 dicembre 2015, e con i suoi dovuti svantaggi; infatti, i trattamenti pensionistici, in tal caso, saranno calcolati con il sistema contributivo anziché quello retributivo. Al riguardo, va ricordato anche che l’INPS è intervenuto con due circolari (la n. 35/2012 per il settore privato e la n. 37/2012 per il pubblico impiego) a sottolineare che i requisiti anagrafici e contributivi dovranno essere maturati al massimo entro la fine del corrente anno, allo scopo di rispettare le finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome, con riferimento anche alla mutata aspettativa di vita.
Chiarimenti INPS – Ora, in attesa che il Ministero del Lavoro si esprima in merito alle perplessità sorte negli ultimi giorni riguardanti gli aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale, l’INPS tiene a sottolineare che in caso di domande presentate dalle lavoratrici che perfezionino i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza. La lavorazione di dette domande, inoltre, non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni. Infine, come precisato in premessa, non è richiesta per tale categoria di lavoratrici che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
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