3 settembre 2012

Regolarizzazione stranieri. Dove sono le istruzioni?

Per poter procedere alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati, mancano ancora le indicazioni operative di 4 ministeri, più quelli dell’INPS e dell’AE
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Poche certezze e tanti dubbi. A pochi giorni dalla possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare i lavoratori immigrati (dal 15 settembre al 15 ottobre) non sono stati ancora diffuse le modalità operative che rendono effettivamente possibile la sanatoria. Il problema non si pone per i requisiti delle parti, costi e tempi, in quanto sono già contenuti nel D.Lgs. 109/2012, ma le istruzioni operative attendono un ulteriore provvedimento, che doveva essere pubblicato entro il 29 agosto scorso, in cui siano illustrati tutti i dettagli.

La normativa – Come è noto, il decreto legislativo su menzionato permette ai datori di lavoro, che alla data del 9 agosto 2012 abbiano impiegato lavoratori stranieri per almeno tre mesi, di regolarizzare i propri dipendenti extracomunitari irregolari (presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), attraverso una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro paghi un contributo di € 1.000 (non deducibile dall’imposta sul reddito), a cui andrà aggiunto il necessario per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. In questo modo l’Italia recepisce in maniera ufficiale le norme contenute nella Direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale.

Provvedimento fantasma – Come precisato in premessa, quello che ancora non si sa è come procedere operativamente alla regolarizzazione. Stando al testo della norma il nuovo decreto avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 29 agosto, ma per ora circolano solo le prime notizie non ancora ufficiali, ossia:
- domanda esclusivamente telematica (attestazioni di generalità, reddito, tipologia contrattuale, documenti e occupazione) con procedura che sarà appositamente creata sul sito del Ministero dell’Interno e che ricalcherà quelle dei precedenti invii (escluso click day);
- presenza in Italia almeno dal 31 dicembre scorso da provare con documentazione proveniente da organismo pubblico e valutazione lasciata alla discrezionalità degli uffici (questo fa prevedere un incremento delle domande, ma difformi valutazioni sul territorio);
- "F24 versamenti con elementi identificativi" per il pagamento dei 1000 euro;
- documento d’identità del lavoratore: deve essere valido per l’ingresso in Italia;
- requisiti reddituali del datore: in caso di persona fisica, ente o società, il reddito imponibile o del fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore ai 30mila euro annui. Per più lavoratori la valutazione del reddito va alle D.T.L.;
- requisiti reddituali del datore di lavoro domestico: 20mila euro annui, quando il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, di 27mila euro quando si tratta di nucleo familiare. Escluso il limite di reddito per i datori non autosufficienti.

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