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La Fondazione Studi C.d.L., con il parere n. 21 dell’11 luglio 2012, ha fornito un’attenta analisi sull’art. 2033 c.c. (ripetizione dell’indebito); e in particolare, di somme da restituire al datore di lavoro da parte del lavoratore. Al riguardo, viene chiarito che la ripetizione dell'indebito da parte del lavoratore concerne esclusivamente le somme da quest'ultimo “percepite”. Pertanto, il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute (fiscali, previdenziali e assistenziali), posto che le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
(prezzi IVA esclusa)