Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22, co. 4 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, andando così a modificare la precedente disciplina contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli importi sono passati da 1.950 euro a 2.000 euro per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero” e da 3.250 euro a 3.200 euro per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
Condizioni di revoca – Per quanto concerne le ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, deve ritenersi che la regolarizzazione dei lavoratori in “nero” vada effettuata di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3mesi). In tali casi, è bene evidenziare come non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che, come sopra chiarito, costituisce esclusivamente condizione necessaria per l’adempimento alla diffida.
Extracomunitari e minori - Per quanto concerne, invece, la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari “clandestini e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, fermo restando il pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e pur nell’impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.