Il Decreto Legislativo sul riordino degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 22/2015), entrato in vigore il 7 marzo 2015, all’art. 17 (Titolo IV) istituisce, per l’anno 2015, un
Fondo per le politiche attive del lavoro. Tale Fondo, finanziato con una dote di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’art. 2, c. 31 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), ha lo scopo di far ripartire l’occupazione mediante un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro offerto dalle agenzie per il lavoro private accreditate o dai centri per l’impiego.
Contratto di ricollocazione - Il servizio, che è rivolto a tutti i soggetti in stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000), prevede la stipulazione di un
contratto di collocazione e la definizione del profilo personale di occupabilità del richiedente.
Si badi bene che il servizio può essere fruito non soltanto dai lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, ma da tutte le persone in stato di disoccupazione di cui all’art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000. L’estensione della platea dei beneficiari è stata fortemente voluta dalle stesse Regioni, che hanno inserito novità importanti in merito all’individuazione dei beneficiari e alla relativa gestione amministrativa.
Sul punto, in occasione del Videoforum Lavoro del 13 marzo 2015, organizzato dalla stampa specializzata, gli esperti del Ministero del Lavoro hanno incluso nelle more delle attività del contratto di ricollocazione, il lavoro accessorio con i voucher.
Dote individuale di ricollocazione - Una volta completata la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, al beneficiario sarà assegnata una somma denominata “
dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati.
Il meccanismo - Ma come funziona il contratto di collocazione? Quali sono i passaggi che il disoccupato deve seguire per fruire dell’assistenza? Innanzitutto, il disoccupato dovrà scegliere la struttura privata accreditata o pubblica dalla quale intende farsi assistere, che definisce il livello di occupabilità del disoccupato. Vige il meccanismo secondo il quale minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l’importo del voucher a disposizione del lavoratore. Successivamente, sarà assegnato un tutor o job advisor che guiderà il soggetto verso la sua nuova occupazione.
Attenzione: la struttura alla quale il soggetto si rivolge sarà pagabile soltanto a risultato occupazionale ottenuto.
Cosa prevede - Più nel dettaglio, il contratto di ricollocazione prevede:
• il diritto del soggetto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
• il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
• il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Soggetti accreditati – I soggetti accreditati a gestire il contratto di ricollocazione sono: i Centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro di cui alle lett. a), b), c) ed e), art. 4 del D.Lgs., n. 276/2003 e i soggetti specificatamente accreditati secondo le regole contenute negli artt. 6 e7 del D.Lgs. n. 276/2003.
Cause di decadenza – Il beneficiario decade dalla suddetta dote in tre casi:
• qualora il soggetto non si rende parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
• qualora il soggetto non partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionale coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato;
• nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;
• in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
In merito alla terza causa di decadenza, gli esperti del Ministero del Lavoro ritengono che il termine “congrua offerta di lavoro” potrà essere chiarito solo a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo sulla riforma dei servizi per l’impiego, di cui all’art. 1, c. 4 della L. n. 183/2014 (Legge delega).