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L’Inps, con la circolare n. 88 del 20 giugno 2011, illustra alle imprese, che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà del credito e che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dell’assegno al reddito, le condizioni per accedere ad un beneficio mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore. Inps, circolare n. 88 del 20 giugno 2011
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