8 maggio 2012

Ricongiunzione. Il tasso di rateazione dei professionsti

Il tasso d’interesse da applicare in caso di rateizzazione dei contributi, fa riferimento al tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente alla domanda di rateazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –Nel caso in cuiil libero professionista abbia chiesto la rateizzazione dei contributi da versare, l’interesse da applicare, in materia di ricongiunzione dei periodiassicurativi ai fini previdenziali, così come stabilito dall’art. 4 della L. n. 45/1990, va riferito al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente alla domanda di rateazione.In sostanza, ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 566 del 17 gennaio 2012 dando torto a chi sosteneva che l’anno da prendere in considerazione per individuare il tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo è quello della presentazione della domanda di ricongiunzione.

La vicenda –Il caso riguarda un ragioniere che, dopo avere svolto dei periodi dilavoro presso una Cassa professionale, si è iscritto all’Inps e ha deciso di ricongiungere in quest’ultimoente previdenziale le contribuzioni a suo tempo versate nella Cassa.

Il tasso dell’INPS –A far luce sulla questione è intervenuta quasi in parallelo l’INPS conla circolare n. 34 del 12 marzo 2012, la quale ha individuato i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri diricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2011, aggiornati in base al tassodi variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertatodall’Istat per il 2010. Com’è noto, l’assicurato può avvalersi del pagamento in rate per estinguere i contributi dovuti, che varia a secondo del numero delle rate e del relativo coefficiente contenuto nella tabella della circolare INPS su richiamata.

La sentenza –Dapprima i giudici di merito ricordano che le regole comuni applicabili in materia di ricongiunzione deiperiodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizioneassicurativa. Inoltre, viene stabilito che il tasso d’interesse da applicare va riferito al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo dell’anno precedente alla domanda di rateazione. Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, i giudici tengono a precisare che la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, da parte dell’assicurato salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, unperiodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 anni di contribuzione continuativa inregime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. Infine, si precisa che per i periodi da ricongiungere precedenti all’1.1.1996 si applicano le regole del sistema retributivo basate sull’individuazione della riserva matematica. Mentre per i periodi post 1996, da ricongiungere nella gestione previdenziale accentrante, il calcolo è “contributivo” applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto,nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionisticadove opera il riscatto stesso.
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