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Come è noto, il 18 luglio u.s. è entrata ufficialmente in vigore la riforma del lavoro (L. n. 92/2012), recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Fra le tantissime novità introdotte, all’articolo 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro) è possibile evidenziare un importante sistema di tutele al reddito a favore di quei lavoratori per i quali si rende necessario predisporre un sostegno economico in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Infatti, la riforma del lavoro prevede che, entro sei mesi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di accordi collettivi e contratti collettivi, devono stipulare intese, anche intersettoriali, per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
(prezzi IVA esclusa)