18 luglio 2012

Riforma del lavoro. Via libera alle nuove regole

Da oggi scattano gran parte delle nuove disposizioni contenute nella riforma del lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Oggi entra ufficialmente in vigore la tanto discussa riforma del lavoro (L. n. 92/2012), ma non tutte le norme sono immediatamente operative. Il Legislatore ha previsto, infatti, un complesso intreccio di date per la decorrenza e l’applicabilità dei diversi istituti, norme di modifica e di integrazione a normative esistenti. In particolare, molte delle disposizioni in essa contenute saranno operative solo dal 2013 o anche più in là nel tempo. Mentre altre andranno a regime solo dopo un periodo transitorio. Inoltre, in molti casi il Legislatore ha anche fissato dei termini per la emanazione di decreti ministeriali o per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe. Dunque, un marea di novità e decorrenze a cui i datori di lavoro dovranno fare attenzione per non incorrere in inutili sanzioni amministrative che, tra l’altro, non sono pochi. E come se non bastasse, ora bisogna tener conto anche degli emendamenti che sono stati approvati dalle commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera, contenenti alcune modifiche sia sulla flessibilità in entrata sia su quella in uscita. Gli emendamenti verranno inseriti nel D.L. crescita. Al riguardo va precisato, però, che gli emendamentinon avranno efficacia immediata. Infatti, essi dovranno ancora passare per il voto dell'aula e poi andare in Senato in seconda lettura e quindi, contrariamente alla riforma del lavoro che è entrata oggi in vigore, queste correzioni avranno un percorso un po’ più lungo.

La flessibilità in entrata –In tema di flessibilità in entrata, il Governo ha previsto per i contratti di apprendistato la possibilità di assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tre apprendisti ogni due lavoratori (rapporto “3 a 2”); mentre i datori di lavoro più piccoli, che hanno alle proprie dipendenze meno di dieci dipendenti, possono assumere solo un apprendista per ciascun lavoratore (rapporto “1 a 1”). A tal proposito, va segnalato che da oggi entrano in vigore le norme sul numero minimo di apprendisti da confermare (la c.d. percentuale di stabilizzazione) ai fini di nuove assunzioni: fino al 18 luglio 2015 la percentuale è del 30%; dopo tale data la percentuale sale al 50%. Particolare attenzione dovranno prestare anche il lavoratori che si fanno pagare con i buoni lavoro (c.d. voucher). Infatti, a partire da oggi non è più possibile ricevere più di 5.000 euro annui, indipendentemente dal numero dei committenti. La disciplina precedente invece, prevedeva la suddetta soglia nei confronti di ciascun committente. Al riguardo, va precisato che il contratto è applicabile in tutti i settori produttivi, alle attività agricole stagionali e alle attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli. Anche il lavoro intermittente (c.d. job on call) viene limitato notevolmente. Innanzitutto esso può essere stipulato solo nei confronti di: lavoratori inferiori a 24 anni (prima erano 25 anni) e lavoratori superiori a 55 anni (prima erano 45 anni). Inoltre, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro deve essere contattata la D.T.L. territorialmente competente e fornirgli tutte le informazioni necessarie. Per i nuovi contratti, tali disposizioni entreranno in vigore da oggi, mentre per quelli già in corso la decorrenza è posticipata di un anno (18 luglio 2013). Analogo discorso sulle decorrenze va fatto per quanto riguarda le “false” partite IVA. Su questo punto la riforma prevede che il rapporto venga trasformato in una collaborazione a progetto, solo se si verifichino due delle seguenti situazioni: durata complessiva superiore a 8 mesi nell’anno solare; il corrispettivo costituisca più dell’80% del compenso percepito verso un unico committente;postazione “fissa” presso il committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). Ed infine, sono scattate anche le nuove regole sul contratto a termine, che può essere stipulato senza causale solo se si tratta del primo contratto, non prorogabile, e dura per un massimo di 12 mesi. Vengono ridotti anche i tempi di riassunzione, pari a: 60 giorni per i contratti fino a 6 mesi; e 90 giorni per i rapporti di durata superiore (ora però gli emendamenti approvati ieri riducono i termini rispettivamente a 20gg e 30gg).

Flessibilità in uscita –Importanti novità si hanno anche sul fronte della flessibilità in uscita. Infatti, da oggi non è più prevista la reintegra nel licenziamento per motivi economici se il giudice accerti che non sussiste la “manifesta infondatezza” posta a base del licenziamento. In caso contrario, il lavoratore ha diritto sia alla reintegra sia adun’indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

ASpI – Infine, il nuovo ammortizzatore sociale (ASpI), che sostituirà l’indennità di disoccupazione ordinaria, quella edile e l’indennità di mobilità entrerà a regime nel 1° gennaio 2016, con un periodo transitorio che si estende dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

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