1 agosto 2013

Riforma Fornero. Volare costa di più

Fornite le istruzioni operative in merito all’addizionale comunale di due euro previsto dalla Legge Fornero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Dal 1° luglio 2013 prendere un aereo costa due euro in più. È questo il costo addizionale previsto dalla Legge Fornero (art. 4, c. 75 della L. n. 92/2012) su diritti di imbarco di passeggeri. Pertanto, sommando l’addizionale di 3 euro a passeggero previsto dall’art. 6-quarter, c. 2 della L. n. 7/2005 e quest’ultimo di due euro introdotto dal legge del mercato del lavoro, il passeggero dovrà corrisponderà 5 euro in più a tratta. Queste somme contribuiranno a pagare le pensioni anticipate e quelle sociali. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 112/2013.

Il rincaro – La novità deriva dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012) che ha dapprima ridisciplinato la normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale (pari a 3 euro) sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, e successivamente introdotta – a decorrere dal 1° luglio 2013 – un’ulteriore addizionale comunale pari a due euro per passeggero imbarcato. In particolare, la riscossione del rincaro è affidato ai gestori di servizi aeroportuali, i quali devono poi riversare l’importo all’INPS.

La comunicazione - I gestori di servizi aeroportuali devono comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree. A partire dal mese di luglio 2013 tale trasmissione di dati avverrà tramite la procedura “Addizionale Passeggeri” presente sul sito internet dell’INPS (www.inps.it).

Versamento – Come precisato in premessa, le società che gestiscono servizi aeroportuali provvedono a riversare all’INPS mediante modello F24 le somme ricevute dalle compagnie aeree a titolo di incremento dell’addizionale comunale per i diritti di imbarco. Al riguardo, è importante ricordare che sulle somme riscosse a decorrere dal 18 luglio 2012, le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere una somma pari allo 0,25% del gettito, per le spese di riscossione e comunicazione. Le società di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito le somme riscosse dal 1° luglio 2013 secondo le seguenti modalità:
- valorizzeranno nell’elemento “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale” il nuovo codice causale “M402”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo luglio 2013 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”;
- indicheranno nell’elemento l’importo da versare.

Sanzioni – Nel caso in cui i gestori di servizi aeroportuali non rispettano la scadenza di versamento, sono tenuti a corrispondere una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

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