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Con la Circolare INPS n. 120 del 12 agosto 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione della convenzione stipulata il 2 aprile 2025 con il Fondo FONDOSANI, finalizzata alla riscossione dei contributi destinati al finanziamento delle attività del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
La convenzione, valida fino al 31 dicembre 2026, è rinnovabile per un ulteriore triennio, previa richiesta entro giugno 2026. È possibile recedere con comunicazione via PEC. Vediamo di seguito il dettaglio.
Il servizio di riscossione è svolto da INPS contestualmente alla raccolta dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro. Ecco il dettaglio:
Codice tributo: “SANI” (Agenzia delle Entrate, risoluzione 34/E del 4 giugno 2025).
Modello F24 – Sezione INPS:
Campo “Causale contributo”: SANI
“Codice sede”: sede INPS competente
“Matricola INPS”: matricola aziendale
“Periodo di riferimento”: formato MM/AAAA (solo colonna “da”)
Non è previsto alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS.
La misura e la periodicità sono comunicate dal Fondo, che ha l’onere di informare i datori di lavoro e aggiornare l’INPS in caso di variazioni.
Nel tracciato
Attributo
L’INPS effettua verifiche di congruità tra dati F24 e UniEmens. Il riversamento è pari al 98% dei contributi riscossi, al netto dei costi. Il 2% residuo è trattenuto per costi di gestione e conguagliato annualmente. Soglia minima di versamento al Fondo pari a 50 euro.
L'accesso ai dati avviene tramite SPID livello 2, CIE livello 3 o CNS. La richiesta di abilitazione va fatta via PEC all’indirizzo dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it.
L'INPS è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro e terzi, compresi pignoramenti sulle somme.
Ecco quanto costa:
E' stato istituito il conto di debito: GPA11943 – Debito per contributi verso “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria (SANI)” riscossi per suo conto.