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L’INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private (FASIFAR) hanno sottoscritto una convenzione lo scorso 2 aprile 2025 (Determinazione n. 71), volta a garantire la riscossione dei contributi integrativi destinati al finanziamento del Fondo.
Questa operazione, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e prorogabile fino a maggio 2029, stabilisce una disciplina chiara su adempimenti contributivi, modalità operative e responsabilità delle parti. Con la circolare numero 119 del 12 agosto 2025 l'INPS ha fornito le istruzioni operative. Vediamo il dettaglio.
È stato istituito il nuovo codice tributo “FAFP”, valido per i versamenti tramite modello F24 (Risoluzione Agenzia Entrate 34/E del 4 giugno 2025).
In sede di compilazione, i datori di lavoro devono:
Nel flusso UniEmens:
Inserire nel percorso DenunciaIndividuale > DatiRetributivi > DatiParticolari > ConvBilat > Conv:
= “FAFP”
= quota individuale verso il Fondo
in formato “AAAA-MM”, relativo al mese del versamento
Questa procedura garantisce coerenza fra modelli F24 e UniEmens, consentendo un tracciamento puntuale.
L’INPS trattiene una commissione tecnica del 2% sui contributi riscossi e corrisponde il resto (98%) al Fondo entro il mese successivo alla denuncia UniEmens.
Si applicano controlli di congruità tra F24 e UniEmens, con eventuale segnalazione all’Agenzia Entrate o al Fondo. Gli importi inferiori a 50 euro vengono accantonati fino al raggiungimento di tale soglia.
L’INPS è esonerato da responsabilità in caso di errato accredito causato da dati fiscali errati comunicati dal Fondo.
Gli operatori FASIFAR possono accedere ai flussi tramite SPID (livello 2), CIE (livello 3) o CNS. La richiesta di accesso o revoca avviene via PEC alla direzione tecnologia INPS, utilizzando modulo ufficiale e indicando il codice tributo “FAFP”. Successivamente sarà disponibile un allegato tecnico con specifiche operative e gestionali.
Il Fondo rimborsa all’INPS:
I costi sono ricontrollabili: possibili revisioni annuali basate su numero di aderenti e complessità procedurali.
L’INPS inoltre è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro o terzi, anche in caso di pignoramenti relativi a contributi accantonati.
La convenzione si risolve di diritto in caso di insolvenze o mancato rispetto degli impegni contrattuali. Le comunicazioni di recesso o interruzione avvengono tramite PEC. Si applicano regole contabili specifiche (account “GPA11941 – Debito per contributi verso FASIFAR–FAFP”).
In sintesi, per consulenti e studi legali è essenziale aggiornare procedure F24 e UniEmens con codice “FAFP”, monitorare i riversamenti INPS e la documentazione del Fondo, gestire comunicazioni PEC – soprattutto su fasi di recesso, rinnovo o costi.