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Premessa – Come è noto, la “Legge di Stabilità per il 2012” all’art. 15, c. 1 ha introdotto semplificazioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse. Tutt’altro. Come previsto, l’entrata in vigore della legge non risolve l’intricata procedura per il rilascio del Durc, creando più problemi di quanti ne vorrebbe risolvere.
La disposizione – Il problema sta a monte, in quanto la legge stabilisce che i certificati potranno essere emessi solo in favore di soggetti privati. Infatti, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Mentre, nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Ciò significa che, le P.A. né potranno chiedere il rilascio del Durc né potranno utilizzarli ai fini delle proprie attività, ma potranno solamente verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei documenti conservati nelle banche dati delle amministrazioni certificanti, le quali dovranno rispondere alle richieste di verifica entro 30 giorni, oppure consentire l'accesso diretto alle proprie banche dati.
L’assurdità – Altro che semplificazione. La nuova legge che regola il documento unico di regolarità contributiva non sembra risolvere i reali problemi esistenti per ricevere il prezioso documento, anzi sono state riprese delle vecchie disposizioni. Infatti, l’aggiunta dell’articolo 44-bis al dpr 445/2000 è stata già fissata per ben due volte, ovvero dall’art 16-bis, c. 10 del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009, il quale prevede: “in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge”; e dall’art. 6, c. 3, del dpr 207/2010: “le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
Le soluzioni – Per venire a capo del problema sorto, è possibile evidenziare due soluzioni di concreta applicazione: la prima sarebbe quella di applicare anche al Durc il nuovo sistema di verifiche imposto dalla riforma; la seconda sarebbe quella di permettere alle amministrazioni di accedere alle banche dati dell’INPS, INAIL e Casse edile.