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Premessa – Il lavoratore in mobilità ordinaria perde il diritto all’indennità non solo in caso di rioccupazione in ambito nazionale, ma anche in riferimento alle di rioccupazione negli Stati appartenenti alla U.E. e nei Paesi convenzionati, nonché per le rioccupazioni in Paesi extracomunitari. In tal caso, il lavoratore dovrà comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro 5 giorni alla Struttura INPS competente erispettare il divieto di trasferimento definitivo all’estero. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 656 dell’11 gennaio 2013.
Il quesito – Il Ministero del Lavoro è stato interrogato dall’INPS in merito alla possibilità per i lavoratori percettori di indennità di mobilità ordinaria, di svolgere periodi di attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale anche all’estero, in Paesi appartenenti all’UE e/o Convenzionati ed in Paesi extracomunitari, mantenendo il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità, con la sospensione della relativa prestazione per gli stessi periodi.
Quadro normativo -In via preliminare, appare opportuno richiamare le norme e i criteri interpretativi, fino ad oggi utilizzati dall’INPS, in materia di rioccupazione e mantenimento della prestazione di mobilità per i lavoratori che si recano all’estero per lavoro. Come è noto, l’art. 8, c. 6 e 7, della L. n. 223 del 1991 “[…] ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato mantenendo l’iscrizione nella lista […]” con sospensione della relativa prestazione per“[…] le giornate di lavoro svolte […]”. Il lavoratore, in caso di rioccupazione, deve darne comunicazione alla competente sede INPS entro cinque giorni dall’assunzione. In caso contrario, il lavoratore è cancellato dalla liste di mobilità e decade dall’indennità.Tuttavia, esistono dei casi di decadenza dall’indennità di mobilità qualora i lavoratori si rechino all’estero, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:vale a direquando si rechino in un Paese nell’UE in cerca di occupazione(in tal caso l’indennità viene mantenuta per un periodo massimo di tre mesi);quando si rechino nei Paesi dell’UE o Paesi extraUE per brevi periodi opportunamente documentati;quando si rechino all’estero per il periodo relativo al mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo (limitatamente al personale pilota).
Attività lavorativa all’estero –Il Ministero de Lavoro, acquisito il criterio proposto dell’INPS, ha precisato che le disposizioni su richiamate “dovrebbero trovare applicazione, oltre che alle ipotesi di rioccupazione in ambito nazionale , anche a quelle di rioccupazione negli Stati appartenenti alla U.E. e nei Paesi convenzionati, nonché per le rioccupazioni in Paesi extracomunitari, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale”; ciò - continua il Ministero - “alla luce dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento - che specificano il principio di uguaglianza e che orientano anche l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e di prestazione dei servizi - nonché in considerazione dell’assenza, nel comma 6, dell’articolo 8 sopra citato, di alcun riferimento alla specificazione del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa”. A tal proposito, l’INPS tiene a precisare che il suddetto criterio trova applicazione,oltre che per l’indennità di mobilità, anche per l’indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI appena introdotte dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012).
Istruzioni operative – Ciò detto, il lavoratore in mobilità che si rioccupa all’estero a tempo determinato, oltre ad attenersi alle disposizioni di legge vigenti dovrà, in particolare,comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro cinque giorni alla Struttura INPS competente;rispettare il divieto di trasferimento definitivo all’estero. Dal canto suo, l’operatore della Struttura INPS territorialmente competente che riceve la predetta comunicazione dal lavoratore dovrà procedere indicando, nella sezione “sospensioni” della procedura Dsweb, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o parziale all’estero.