28 marzo 2013

Rioccupazione all’estero. Ok alla mobilità “estensiva”

Il M.L.P.S. fornisce un’interpretazione estensiva nelle ipotesi di rioccupazione all’estero del lavoratore in mobilità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 11/2013, ha chiarito che l’art. 8, c. 6, della L. n. 223/1991 - concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - non pone delimitazioni legate al "luogo" di svolgimento della prestazione lavorativa sia ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento sia ai fini della libera circolazione dei lavoratori. Ne consegue che la disposizione normativa trova applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione dei suddetti lavoratori negli Stati UE e nei Paesi convenzionati, nonché in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale.

Il quesito – La FIT – CISL e la FAST hanno avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, c. 6 e 7, L. n. 223/1991). In particolare è stato chiesto quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.

Quadro normativo – In via preliminare, il M.L.P.S. richiama l’art. 8, c. 6 e 7, L. n. 223/1991, ai sensi del quale “il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista”, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolte, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, c. 6, della medesima Legge. In altri termini, l’indennità in argomento risulta sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part time o con contratto a termine, sia qualora venga assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, ma senza superare il relativo periodo di prova. Al riguardo, occorre specificare che si tratta solamente di una sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità e non invece di decadenza dal beneficio stesso; il lavoratore, infatti, seppur reimpiegato, conserva il diritto a rimanere iscritto nella citata lista.

Rioccupazione in un Paese UE
– Qualora il lavoratore è stato rioccupato in un Paese UE, il diritto alle prestazioni e al trattamento in commento viene mantenuto “per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi”.

Rioccupazione in un Paese extracomunitario – In caso di rioccupazione in Paesi extracomunitari, invece, l’espatrio e il soggiorno venivano considerati circostanze idonee a determinare la perdita del beneficio, solo laddove, per obiettive connotazioni ovvero per evidenti ragioni di tempo e di luogo, avessero ostacolato un’immediata disponibilità del personale impiegato all’estero a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale. Tuttavia, esistono due ipotesi per le quali risultava possibile, in caso di soggiorno in territorio extracomunitario, conservare l’iscrizione nella lista di mobilità e di conseguenza la fruizione dell’indennità: ci si riferisce ai soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un proprio familiare, dietro presentazione di idonea documentazione e ai soggiorni turistici di breve durata. È concessa, inoltre, la conservazione dell’iscrizione nella lista ai lavoratori che si rechino all’estero per il periodo relativo alla mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo per il personale pilota, equiparando, in tal modo, detta situazione all’assunzione a tempo determinato con applicazione del meccanismo della sospensione ex art. 8, c. 6, L. n. 223/1991.

La risposta del M.L.P.S. – Alla luce di quanto appena affermato, il Ministero del Lavoro sostiene che le disposizioni normative summenzionate trovino applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati, nonché in Paesi extra UE, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale. Ciò sia perché l’art. 8, comma 6, della L. n. 223/1991 non pone delimitazioni legate al “luogo” di svolgimento della prestazione di lavoro sia, più in generale, ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di libera circolazione dei lavoratori.

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