16 giugno 2016

Riscossione tributi: istituito il Fondo di solidarietà per i lavoratori

Autore: redazione fiscal focus
Con Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 95439 del 18 aprile 2016, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato emanato il Decreto relativo al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali” ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Il Fondo ha principalmente lo scopo di assicurare tutela in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori del settore interessati da sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, provvede all'erogazione di assegni straordinari nel quadro di processi di agevolazione all'esodo e contribuisce al finanziamento di programmi formativi.
Vediamolo nel dettaglio.
Finalità - Il Fondo ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori, interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall’applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:
• favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
• realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
In particolare, sono tutelati i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti:
• della società Equitalia SpA;
• della società Riscossione Sicilia SpA;
• delle altre Società, non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti, i rami d’azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, e che dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti che svolgono le suddette attività di riscossione al Fondo di Previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi.
Prestazioni – Il Fondo contribuisce, in via ordinaria:
• a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi Nazionali o dell’Unione Europea;
• al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
In via straordinaria, invece, il Fondo contribuisce all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell’accordo del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
La durata massima degli assegni è di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie, in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell’accesso al trattamento pensionistico.
Finanziamento – Il Fondo, in particolare, è alimentato da:
• un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti;
• un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro nella misura dell’1,50%, in caso di fruizione dei programmi formativi, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
Individuazione dei lavoratori in esubero - L’individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Mentre l’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione, avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.
Criteri di precedenza e turnazione – In riferimento all’accesso dei soggetti alle prestazioni ordinarie, esse avvengono secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
Criteri e misure delle prestazioni - Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di:
euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a euro 2.099,00;
euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00;
euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad euro 3.318,00.
L’erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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