Premessa – Scadenza in vista per i sostituti d’imposta. Infatti, giovedì 16 febbraio scade l’ultimo giorno utile per versare, senza sanzioni, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari all’11%, sulle rivalutazioni al 31 dicembre 2011 dei fondi per il TFR accantonati per i loro dipendenti. In sostanza, l’importo da pagare corrisponde a ciò che rimane scalando dall’importo complessivo l’acconto corrisposto lo scorso mese di dicembre, calcolato con uno dei due metodi disponibili, storico o previsionale. Nel primo caso, si applica la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche di quelle relative ai TFR erogati nel corso dello stesso anno; con il metodo previsionale, invece, l’acconto viene calcolato presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
La tassazione del TFR – La tassazione del TFR è suddivisa in due quote: quella relativa al TFR e quella riguardante la sua rivalutazione annuale. Il prelievo fiscale sul capitale del TFR segue le regole ordinarie al momento della liquidazione, mentre le rivalutazioni annuali sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che va effettuata anno per anno. Questo meccanismo fa sì che quando viene erogato il TFR vengono escluse dal prelievo fiscale le somme sulle quali si e già applicata la sostitutiva dell’11%.
La rivalutazione del TFR – Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale, oltre a dare una definizione compiuta di retribuzione annua stabilisce che, il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno venga rivalutato sulla base di un coefficiente. Il moltiplicatore è composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. La somma di queste due percentuali rappresenta il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR.
L’adempimento – Come è noto, per la liquidazione finale del TFR, i sostituti d’imposta sono chiamati a un doppio adempimento, ovvero:
- entro il 16 dicembre dell’anno di competenza va pagato l’acconto, pari al 90% del dovuto;
- mentre il saldo va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Chiamati alla cassa anche i datori di lavoro che hanno saltato l’acconto di dicembre perché sostituti d’imposta soltanto dell’anno precedente a quello per il quale era dovuto l’anticipo, ovvero, nel caso di specie, dal 2010.
Le modalità di pagamento – Infine, i sostituti d’imposta per versare il tributo devono avvalersi del modello F24. In particolare, chi è titolare di partita IVA utilizzerà esclusivamente il modello telematico, gli atri invece potranno anche recarsi con il modello cartaceo in banca, alla posta o presso gli agenti della riscossione. In entrambi i casi, comunque, sul modello va indicato il codice tributo “1713”.
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