27 ottobre 2014

Rls di gruppo. La nomina spetta a chi stipula il CCNL

È possibile nominare un Rls anche a livello dell’insieme di aziende facenti parti di un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 17/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che l’individuazione del Rls di gruppo nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, come figura che assolve le funzioni del Rls per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, è riservata esclusivamente alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro. L’esercizio di tale facoltà, tuttavia, è pur sempre condizionato all’integrale rispetto delle disposizioni inderogabili del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Il quesito – L’Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito hanno avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore l’istituzione di un Rls anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento a un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda. Inoltre, è stato chiesto se i rappresentanti così istituiti siano legittimati a esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il T.U. Sicurezza riconosce agli Rls nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all’interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. La richiesta, spiegano gli interpellanti, trae origine dalla necessità di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al T.U. Sicurezza quanto con in mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo.

Risposta MLPS – Per rispondere al quesito posto, la Commissione interpelli richiama innanzitutto l’art. 47, c. 1 del T.U. Sicurezza, ai sensi del quale “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”; mentre il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei Rls è affidato alla contrattazione collettiva. Nel quesito sottoposto, sottolinea il Ministero del Welfare, è evidente la volontà delle parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del Rls operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In questo modo, si assicurerebbe, in tutte le aziende del gruppo che fanno parte di gruppo bancari, una copertura totale anche a favore di quelle aziende che, all’interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L’obiettivo ultimo di tale individuazione contrattuale sarebbe di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell’ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo. Ciò detto, secondo la Commissione la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del Rls di gruppo sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro. Pertanto, appare compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento. Per concludere, la Commissione interpelli fa notare come l’opzione per il Rls di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di Rls stabiliti dall’art. 47, c. 7 del T.U. Sicurezza applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.
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