25 settembre 2012

Sanatoria 2012. I ministeri rispondono

Il M.L.P.S. ha reso disponibili le Faq e i dati relativi alle domande pervenute per la regolarizzazione degli extracomunitari
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Basta il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionale per dimostrare la presenza in Italia al 31 dicembre 2011 o antecedente a tale data. Mentre il datore di lavoro non deve essere necessariamente un persona fisica; infatti, è possibile come nel caso delle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte di poter assumere un lavoratore domestico (esempio le comunità religiose, le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari). In tali casi, però, il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.Sono queste alcune delle risposte contenute nelle Faq alle quali il Ministero del Lavoro, in collaborazione con i Ministeri dell’Interno, dell’Integrazione e dell’Università, rispondono per chiarire ogni dubbio inerente la procedura di regolarizzazione degli extracomunitari.

Presenza in Italia al 31.12.2011
– Il punto più importante ad essere chiarito è quello riguardante la presenza e permanenza ininterrotta in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente. In sostanza, i Ministeri hanno fatto intendere che la locuzione “almeno alla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente” significa che il lavoratore deve essere presente almeno alla suddetta data e “che è chiaro, quindi, che se si dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata”. Inoltre, “la presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere salvo evidenze contrarie”. Quanto ai documenti validi per provare l’esistenza in Italia dell’extracomunitario, i ministeri elencano a titolo esemplificativo: il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, la documentazione proveniente dalle forze di polizia, il provvedimento di espulsione, la certificazione medica proveniente da struttura pubblica eil certificato diiscrizione scolastica dei figli del lavoratore.

Datore di lavoro domestico – Altra importante precisazione arriva anche per i datori di lavoro domestico. Infatti, quest’ultimi non devono essere per forza persone fisiche, ma in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativole famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici e caratteristiche della vita familiare. Pertanto, possono essere assimilati ai datori di lavoro domestico anche: le comunità religiose; le convivenze militari; le case famiglia; le comunità di recupero e/o assistenza disabili e le comunità focolari.

Le statistiche – Sono ancora poche le istanze pervenute al Ministero dell’Interno che, alle ore 9.00 dello scorso 22 settembre, comunica ufficialmente i moduli compilati e inviati, pari rispettivamente a: 25.486 e 20.489 (di cui 20.403 trasferiti al sistema di gestione dello Sportello Unico). Ad essere interessati dalla proroga sono soprattutto i collaboratori familiari e assistenti a persone non autosufficienti (18.103 inerenti lavoratori domestici e 2.300 altre tipologie di lavoratori). Gli utenti che hanno inviato le domande sono soprattutto privati (13.466), seguono le Associazioni ed i Patronati (6.333), i Consulenti del lavoro (677) e, infine, i Comuni (13). Mentre le province dove ci sono state più domande sono per il momento Milano (3.097), Roma (2.594) e Napoli (2.389); in coda Isernia con una sola domanda. Con riferimento alla nazionalità dei lavoratori di cui è chiesta la regolarizzazione, sono al primo posto i bengalesi (3.123), cui seguono gli indiani (3.007), i marocchini (2.457) e gli egiziani (2.264).

Premessa – Basta il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionale per dimostrare la presenza in Italia al 31 dicembre 2011 o antecedente a tale data. Mentre il datore di lavoro non deve essere necessariamente un persona fisica; infatti, è possibile come nel caso delle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte di poter assumere un lavoratore domestico (esempio le comunità religiose, le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari). In tali casi, però, il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.Sono queste alcune delle risposte contenute nelle Faq alle quali il Ministero del Lavoro, in collaborazione con i Ministeri dell’Interno, dell’Integrazione e dell’Università, rispondono per chiarire ogni dubbio inerente la procedura di regolarizzazione degli extracomunitari.

Presenza in Italia al 31.12.2011
– Il punto più importante ad essere chiarito è quello riguardante la presenza e permanenza ininterrotta in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente. In sostanza, i Ministeri hanno fatto intendere che la locuzione “almeno alla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente” significa che il lavoratore deve essere presente almeno alla suddetta data e “che è chiaro, quindi, che se si dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata”. Inoltre, “la presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere salvo evidenze contrarie”. Quanto ai documenti validi per provare l’esistenza in Italia dell’extracomunitario, i ministeri elencano a titolo esemplificativo: il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, la documentazione proveniente dalle forze di polizia, il provvedimento di espulsione, la certificazione medica proveniente da struttura pubblica eil certificato diiscrizione scolastica dei figli del lavoratore.

Datore di lavoro domestico – Altra importante precisazione arriva anche per i datori di lavoro domestico. Infatti, quest’ultimi non devono essere per forza persone fisiche, ma in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativole famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici e caratteristiche della vita familiare. Pertanto, possono essere assimilati ai datori di lavoro domestico anche: le comunità religiose; le convivenze militari; le case famiglia; le comunità di recupero e/o assistenza disabili e le comunità focolari.

Le statistiche – Sono ancora poche le istanze pervenute al Ministero dell’Interno che, alle ore 9.00 dello scorso 22 settembre, comunica ufficialmente i moduli compilati e inviati, pari rispettivamente a: 25.486 e 20.489 (di cui 20.403 trasferiti al sistema di gestione dello Sportello Unico). Ad essere interessati dalla proroga sono soprattutto i collaboratori familiari e assistenti a persone non autosufficienti (18.103 inerenti lavoratori domestici e 2.300 altre tipologie di lavoratori). Gli utenti che hanno inviato le domande sono soprattutto privati (13.466), seguono le Associazioni ed i Patronati (6.333), i Consulenti del lavoro (677) e, infine, i Comuni (13). Mentre le province dove ci sono state più domande sono per il momento Milano (3.097), Roma (2.594) e Napoli (2.389); in coda Isernia con una sola domanda. Con riferimento alla nazionalità dei lavoratori di cui è chiesta la regolarizzazione, sono al primo posto i bengalesi (3.123), cui seguono gli indiani (3.007), i marocchini (2.457) e gli egiziani (2.264).

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