2 ottobre 2012

Sanatoria. Marcia indietro sul DURC

La verifica del DURC va accertata solo nei confronti dei lavoratori da regolarizzare e non rispetto all’intero complesso aziendale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali riguarda esclusivamente i lavoratori destinatari del procedimento di emersione, non tutti i dipendenti impiegati nell’azienda. Marcia indietro dunque dell’Istituto previdenziale; infatti, nella precedente circolare (la n. 113/2012) era stato precisato che la regolarità contributiva (attestata attraverso il DURC) doveva riguardare tutti i lavoratori presenti nell’azienda, non solo quelli coinvolti nella regolarizzazione. Lo precisa l’INPS con la circolare n. 118 del 28 settembre scorso, fornendo ulteriori istruzioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono della procedura di emersione, anche per quanto riguarda il procedimento di verifica del DURC e le modalità di rilascio della relativa certificazione richiesta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Aziende non agricole – L’Istituto previdenziale, nel fornire importanti indicazioni sulla presentazione e la compilazione delle denunce Uniemens a favore delle aziende non agricole, precisa che al lavoratore deve essere attribuito un codice fiscale determinato in base ai suoi dati anagrafici, che verrà eventualmente modificato dopo la regolarizzazione, quando l’Agenzia delle Entrate attribuirà quello ufficiale. A tal proposito, va precisato che la mancata validazione del codice fiscale da parte dell’Anagrafe Tributaria non determinerà lo scarto della denuncia del lavoratore, ma solo il mancato accredito sul Conto assicurativo individuale fino al momento in cui interverrà la validazione dello stesso. Se, invece, il codice fiscale successivamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sia diverso da quello indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, dovranno essere inviate, secondo le modalità già previste, le denunce di variazione Uniemens.

Aziende agricole - Altre istruzioni riguardano le aziende agricole, che dovranno inviare per i lavoratori da regolarizzare la dichiarazione trimestrale DMAG. In tale denuncia, il dichiarante dovrà indicare nella sezione “Dati Azienda”: il codice aziendale contraddistinto dal progressivo “69”, dopo i consueti codici ISTAT Provincia e Comune, senza che ciò comporti l’apertura di una nuova posizione contributiva; mentre per le aziende agricole non iscritte deve sempre essere aperta una nuova posizione contributiva. Le ricevute della dichiarazione dovranno essere stampate, quindi presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione quando si verrà convocati per la regolarizzazione.

La regolarità contributiva – Come precisato in premessa, l’idoneità del Durc, pur coinvolgendo ai fini del suo rilascio, oltre l’INPS, anche l’INAIL e le Casse Edili, va verificata esclusivamente nei confronti dei lavoratori extracomunitari da regolarizzare, e non rispetto all’intero complesso aziendale.

Modalità di richiesta del DURC - Quanto alle modalità di richiesta, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha la facoltà di richiedere, in via telematica, all’INPS la certificazione di regolarità contributiva dell’azienda, al fine di ottenere la verifica della correttezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro che ha attivato il procedimento di emersione.

Modalità di rilascio del DURC
– Infine, l’INPS precisa che l’invio della certificazione dovrà essere effettuato almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione del datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno.

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