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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 30/2012, chiarisce che il trattamento corrispondente all’indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata ex art. 41, comma 7, L. n. 289/2002, può essere concesso per tutto il 2013 per i periodi massimi previsti e fermi restando i limiti di finanziamento. Mentre la categoria dei lavoratori in mobilità non può essere considerata come categoria “a carattere speciale” ai fini della disciplina per l’accesso alla pensione.
I quesiti – L’Associazione Religiosa Istituto Socio – Sanitari (ARIS) ha avanzato richiesta d’interpello per sapere se il trattamento corrispondente all’indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori della sanità privata di cui alla suddetta disposizione, ove concesso entro l’anno 2012, continui a essere erogata anche dopo il 31 dicembre 2012 per la durata di 66 mesi; l’istante pone altresì la questione afferente la disciplina applicabile ai lavoratori citati in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici.
Risposta del M.L.P.S. al primo quesito – Per rispondere al primo ordine di quesiti, il Ministero del Lavoro richiama la disposizione di cui all’art. 41, c. 7, L. n. 289/2002 che, sulla base delle modifiche da ultimo intervenute a opera del D.L. Sviluppo (L. n. 135/2012), prevede la possibilità per tutti i lavoratori in questione del settore della sanità privata, per tutto il 2013, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 108/2002 (conv. da L. n. 172/2002; trattasi delle norme in materia di obbligo di frequenza dei corsi di formazione, di procedure di ricollocazione, di avviamento di una attività autonoma in forma singola o associata). Per i lavoratori, inoltre, è previsto un trattamento economico in misura pari al massimo dell’indennità di mobilità per la durata di 66 mesi “dalla data di decorrenza del licenziamento”. Pertanto, è possibile affermare che l’ammortizzatore può essere concesso anche nel corso del 2013 e per i periodi massimi ivi previsti, fermi restando i limiti di finanziamento che al riguardo sono stati indicati da ultimo dall’art. 23, c. 12 duodecies, del D.L. n. 95/2012. Ciò in quanto la proroga delle disposizioni di cui al D.L. n. 108/2002 non può non trovare giustificazione se non in corrispondenza del diritto a fruire della indennità in questione.
Risposta del M.L.P.S. al secondo quesito - Per quanto attiene al secondo quesito, il M.L.P.S. precisa che la categoria dei lavoratori in mobilità non può essere considerata come categoria “a carattere speciale” ai fini della disciplina per l’accesso alla pensione. Di conseguenza, i lavoratori destinatari dell’indennità di mobilità ex art. 41 citato, per conseguire il diritto ai trattamenti pensionistici, devono perfezionarne i requisiti alla luce delle norme dettate per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, esiste una deroga esclusivamente nei confronti di quella categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria per i quali espressamente le norme in materia pensionistica contemplano una “clausola di salvaguardia” per consentire l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della previgente normativa.