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Premessa – È stato confermato, anche per l’anno 2013, lo sconto contributivo dell’11,50%, a favore delle imprese edili. Per usufruirne i soggetti interessati potranno esporre nell’elemento
La riduzione contributiva - La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile, e consiste in una riduzione sui contributi dovuti– nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che: l’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013; non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, c. 4 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2013, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria; è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
Le condizioni - Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile: