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Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 3 dicembre 2011, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 il Decreto Ministeriale del 20 settembre 2011 che stabilisce le modalità di interconnessione a ClicLavoro di università, scuole e altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione. Il D.M. stabilisce, altresì, le modalità per l’iscrizione all’Albo informatico dei soggetti autorizzati a svolgere intermediazione con regimi particolari di autorizzazione, elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 6, D.Lgs. n. 276/2003.
Cos’è ClicLavoro - ClicLavoro altro non è che il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un luogo d'incontro virtuale per l’accesso ai servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale. Esso crea e gestisce una rete di informazioni accessibili da tutti gli attori coinvolti nel "sistema lavoro", offre servizi a livello nazionale, favorendo la mobilità dei lavoratori sul territorio e collega coloro che cercano occupazione con coloro che invece la offrono. Il suo obiettivo è quello di migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per iscriversi basta registrarsi sul sito ufficiale di ClicLavoro. Una volta iscritto, l’utente potrà inserire il proprio curriculum vitae o profilo, rimanendo in continuo aggiornamento sulle ultime novità in ambito lavorativo, con il servizio di newsletter, ad esempio, oppure su Facebook, Twitter, Linkedln e sul blog.
I flussi di informazione – Al fine di favorire il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, i soggetti interessati devono conferire a Cliclavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Al riguardo, sia le scuole che le università devono pubblicare sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti, con la sola differenza che:
- per le scuole, vengono pubblicate solo i curricula dei studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio;
- le università prendono in considerazione i curricula di tutti gli studenti dalla data d’immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio.
Iscrizione all’Albo informatico – Innanzitutto, il D.M. precisa che per consentire l’iscrizione dei soggetti interessati all’Albo informatico, è stata aggiunta un’ulteriore Sub-Sezione denominata “Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione”. Per iscriversi a tale Albo, occorre comunicare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro l’inizio dell’attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, sottoscritta obbligatoriamente dal legale rappresentate e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro.
Le sanzioni – Infine, il D.M. stabilisce che qualora non vengano rispettati gli adempimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 fino a euro 12.000, nonché la cancellazione dall’Albo. Ai soggetti esclusi dall’Albo non è consentito l’esercizio dell’attività di intermediazione.