11 novembre 2011

Semplificati i procedimenti civili di cognizione

Il nuovo D.Lgs. 150/2011 si applica per le controversie instaurate dal 6 ottobre 2011
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 28 del 2 novembre 2011, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle indicazioni introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011, il quale ha riformato il rito del lavoro per l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni sulle controversie insorte dal 6 ottobre scorso. In particolare, le indicazioni fornite riguardano la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, le modalità di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, il regime delle decadenze, le particolarità legate alla fase istruttoria e decisoria e i mezzi di impugnazione.

Semplificazione dei procedimenti civili – Il D.Lgs. n. 150/2011, entrato in vigore il 6 ottobre scorso, prevede la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, riconducendoli sostanzialmente a tre modelli: rito ordinario di cognizione, rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro e rito sommario di cognizione. In particolare, in materia del lavoro e della sicurezza lavoro, è stato semplificato il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione, in quanto esso va ora presentato al giudice ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione. Le nuove norme, di seguito elencate, valgono per i giudizi incardinati dal 6 ottobre 2011, mentre per quelli che sono pendenti a tale data continuano ad applicarsi le vecchie regole (art. 22 e 23 della L. n. 689/1981).

Sospensione dell’efficacia esecutiva – Tra le novità introdotte dal decreto legislativo in commento, occorre segnalare la facoltà concessa al giudice della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento, nei soli casi in cui la sospensione sia stata espressamente richiesta dall’opponente e sentite le parti, e solo quando ricorrono “gravi e circostanziate ragioni”, di cui il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione del provvedimento di sospensione.

Costituzione del giudizio dell’Amministrazione – Spostando l’attenzione sulla costituzione in giudizio dell’autorità, è consentito a quest'ultima che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di stare in giudizio personalmente e di avvalersi anche di un funzionario appositamente delegato. Inoltre, la circolare in commento tiene a precisare che nulla di nuovo dispone la disciplina in caso di costituzione in giudizio degli uffici, in quanto bisogna seguire la normativa generale del codice di procedura civile.

Il regime delle decadenze – Particolare attenzione va posta al nuovo regime delle decadenze in ordine alle allegazioni documentali e all’indicazione dei mezzi di prova. In particolare, per l’opponente il termine ultimo per le richieste probatorie e per il deposito dei documenti coincide con il ricorso introduttivo, mentre per l’Amministrazione convenuta operano le preclusioni previste dall’art. 416 c.p.c., in base al quale è nella memoria difensiva (da depositare almeno entro 10 giorni prima dell’udienza) che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché devono essere indicati i mezzi di prova e i documenti da depositare.

La fase istruttoria e decisoria – In merito ai poteri istruttori del giudice, occorre sottolineare una differenza seppur non sostanziale rispetto alla disciplina preesistente. Infatti, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 150/2011 e l’art. 421 del c.p.c., il giudice può disporre anche d’ufficio, in qualsiasi momento, dell’ammissione dei mezzi di prova, nel rispetto dei limiti stabiliti dal c.c. Al riguardo, appare opportuno chiarire che, nel caso in cui l’Amministrazione convenuta, pur avendo indicato i testi nella memoria difensiva, ometta senza giustificato motivo di chiamarli, sarà dichiarata dal giudice decaduta dalla prova.

I mezzi di impugnazione - In definitiva, è opportuno evidenziare in merito al regime delle domande e delle eccezioni in appello, nonché dei mezzi di prova, come con il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro, siano non ammissibili nuove domande o eccezioni così come l’indicazione di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisone della causa.

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