27 ottobre 2014

Sesta salvaguardia. Via libera alle istanze

Pubblicata in G.U. la legge che introduce ulteriori 8.100 salvaguardati

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Istanze entro il 5 gennaio 2015 per godere della sesta salvaguardia. Il termine è previsto dalla L. n. 147/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale) che ridefinisce e amplia la platea dei lavoratori che sfuggono alle pressanti norme previdenziali imposte dalla manovra “lacrime e sangue” del Governo Monti-Fornero (L. n. 214/2011). I trattamenti pensionistici previsti potranno decorrere dal 6 novembre 2014, in quanto la legge stabilisce che gli stessi non possono avere decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore. Inoltre, per far fronte all’estensione del contingente degli esodati, si è proceduto a utilizzare le risorse stanziate per le precedenti salvaguardie degli ultimi anni in quanto rimaste in parte non utilizzate. Quindi, conti alla mano, dalle 32.100 unità previste dalla sesta salvaguardia occorre sottrarre 24.000 unità derivanti dalla riduzione delle precedenti salvaguardie, per un saldo positivo previsto dalla legge di 8.100 unità, portando così il numero dei lavoratori complessivamente salvaguardati a 170.100.

Salvaguardie ridotte – In particolare, le platee ridotte riguardano la seconda e la quarta salvaguardia. La seconda, disciplinato dal D.L. n. 95/2012 (convertito nella L. n. 135/2012), ridimensiona il numero complessivo dei soggetti ammessi alla salvaguardia da 55.000 a 35.000 soggetti. I lavoratori interessati dalla riduzione sono coloro per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31-12-2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché, "siano soggetti percettori, entro 15 giorni successivi all'entrata in vigore della provvedimento in esame, del trattamento di cassa integrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità, oppure siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità”. Inoltre, i nominativi dei soggetti in esame devono essere comunicati al ministero del Lavoro entro il 31 dicembre 2014, i quali in ogni caso maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (ex art. 7, c.1 e 2 della L. n. 223/91) ovvero, ove prevista, della mobilità lunga (ex art. 7, c. 6 e 7 della L. n. 223/91). La seconda riduzione riguarda la quarta salvaguardia disciplinata dal D.L. n. 102/2013, che passa da 6.500 unità, originariamente prevista a sole 2.500 unità. Con conseguente riduzione degli oneri economici a tale fine annualmente stanziati. Del dettaglio si tratta dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31-12-2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo oppure in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy