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Premessa – Disco verde per i dipendenti delle imprese assicuratrici che intendono beneficiare dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito. Infatti, i lavoratori impiegati presso aziende prive di ammortizzatori sociali, e che hanno maturato i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell’Ago entro 5 anni, possono presentare la relativa domanda all’INPS entro 10 anni dalla entrata in vigore del D.M. n. 33 del 21.01.2011 (14 aprile 2011). Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012 illustrando, dunque, tempi e modi di erogazione dell’assegno straordinario nel caso di operatività del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici.
L’assegno straordinario – Si tratta di un assegno erogato su richiesta del datore di lavoro e corrisposto dall’INPS per tredici mensilità, dietro versamento di un contributo a carico del datore, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l’erogazione della pensione INPS, entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo. Esso spetta per un importo pari al trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa. Inoltre, esse vanno liquidate dal 1° giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità.
Soggetti esclusi - Tuttavia, restano esclusi dalla facoltà di richiedere l’assegno straordinario: i dirigenti, i portieri, il personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario e il personale dipendente da imprese che hanno invocato l’art. 2 dello statuto ANIA, coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale.
Unica soluzione –Qualora il lavoratore intende ricevere l’assegno straordinario in un’unica soluzione, può richiederlo entro un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo, attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell’opzione.
Regime tributario –Sul versante fiscale tali assegni sono soggetti alla tassazione ordinaria, con conseguente applicazione della detrazione per lavoro dipendente. Nel caso in cui, invece, la prestazione è stata ricevuta in un’unica soluzione si applicherà la tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR dell’art. 19 TUIR.
Cumulabilità –Infine, l’Istituto previdenziale precisa che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. In tal caso, infatti, l’assegno e il versamento della contribuzione vengono sospesi.