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Premessa – È stato ridotto l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà per il sostegno al reddito del settore credito ordinario. Infatti, l’art. 4, c. 8, del D.I. n. 67329 del 3 agosto 2012 dispone che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, il valore dell’assegno straordinario - pari all’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - venga ridotto dell’8% o dell’11% in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda. Al riguardo, si precisa che tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 2834 di ieri.
Soggetti interessati – La riduzione trova applicazione sia nei confronti dei lavoratori interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato in applicazione delle regole e dei criteri di cui alla riforma pensionistica ex art. 24 della L. n. 214/2011 sia nei confronti dei lavoratori c.d. salvaguardati interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato sulla base della normativa anteriore alla riforma ex art. 24, c. 14, della L. n. 214/2011.
Riduzione dell’assegno straordinario – Ad essere ridotti sono gli assegni straordinari con quote A e B, ovvero con quote A, B e D, in quanto colpisce solo quei lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo. Sono esclusi, invece, gli assegni liquidati con presenza di quota C. Nel dettaglio, l’importo dell’assegno straordinario è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro.
Ricostituzione centrale – Ciò detto, le aziende del credito hanno provveduto a comunicare le posizioni dei soggetti ai quali applicare le riduzioni, nonché le percentuali di riduzione. Infatti, nel corso del mese di febbraio si è provveduto a elaborare a livello centrale le posizioni interessate. In particolare, il nuovo importo verrà messo in pagamento a partire dalla mensilità di marzo 2013; mentre il recupero delle differenze dovute per il periodo precedente la data di elaborazione verrà effettuato a far tempo dal mese di giugno, ripartito in 24 rate (ovvero nel minor numero qualora l’assegno scada prima di tale termine).