29 novembre 2013

Settore edile. Confermato lo sconto dell’11,50%

Lo sconto contributivo per le imprese edili rimane fermo, anche per il 2013, all’11,50%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Anche per quest’anno lo sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nel settore edile rimane invariato. Infatti, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto ministeriale che conferma per il 2013 sia la riduzione contributiva dell’anno passato (11,50%) sia la spettanza dello stesso sgravio previsto dalla L. n. 341/1995.

La norma - La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile. In particolare, l’art. 1, c. 51 della L. n. 247/2007 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo valuti la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva in edilizia. Lo stesso comma stabilisce che, decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

Riduzione contributiva –
La riduzione contributiva, che trae origine dalla L. n. 341/1995, prevede che ogni anno il MLPS confermi o ridetermini la misura dello sgravio contributivo nel settore edile, mediante decreto assunto di concerto con il MEF. La normativa prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi – decorsi 30 giorni - la riduzione stabilita per l’anno precedente.

Le condizioni -
Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:
  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

A chi spetta - Si applica ai datori di lavoro che esercitano un’attività edile, che impiegano operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (compresi soci di coop). Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e neppure per quei lavoratori per i quali sono previste altre specifiche agevolazioni contributive (es. assunzioni da liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).


Applicazione - La riduzione contributiva dell’11,50% deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo “Disoccupazione”, ma destinata per la formazione, pari allo 0,30%) e all’INAIL, con esclusione delle contribuzioni dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti. Infine, si precisa che: l’incentivo compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013; non trova applicazione sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile.
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